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23
Ott

“La riforma del lavoro sportivo”

Se ne parla il 25-10-2023 presso la Fondazione Forense Bolognese in un seminario della Sezione locale di AGI – Avvocati Giuslavoristi Italiani. Preside e modera l’avv. Gianluca SIBANI.

Relatori il Prof. Avv. Carlo ZOLI, Ordinario di Diritto del Lavoro nell’Università di Bologna, la Dott. Stefania MATTEUZZI dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Bologna e l’avv. Bruno LAUDI, di AGI Emilia-Romagna [locandina]

La riforma, entrata in vigore il 1 luglio 2023, supera la risalente bipartizione tra professionisti e dilettanti rimessa alle singole Federazioni sportive e perviene ad una definizione unitaria del lavoro sportivo assicurando la parità di genere.

29
Mag

Le novità del Decreto Lavoro

Il 25 maggio, al convegno presso la Fondazione Forense Bolognese promosso con l’associazione degli Avvocati Giuslavoristi Italiani – Sezione dell’Emilia-Romagna, l’avv. Bertuccini è intervenuto illustrando le principali novità del DL 48/2023 in attesa della sua conversione in legge

  • CONTRATTI A TERMINE: con l’ennesimo intervento sul tormentato tema, il Legislatore ha dato ampia libertà alla contrattazione collettiva nazionale e di secondo livello (territoriale o aziendale) nel disciplinare i “casi” (non più le specifiche esigenze) in cui è possibile rinnovare o prorogare contratti di lavoro a termine oltre i dodici mesi. confermando nel resto il regime di acausalità per i rapporti di durata inferiore, anche se prorogati. In assenza di disciplina collettiva, sino al 30/4/2024 datore di lavoro e lavoratore potranno descrivere autonomamente le esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva. Soprattutto in questa ipotesi si riproporranno le note difficoltà nella scrittura della causale. Altro interrogativo sollevato dalla novella è relativo alla possibilità per le disposizioni della contrattazione collettiva che già oggi disciplinano il tema delle causali, di essere utilizzate con il nuovo regime, e se in tal caso impediscano l’esercizio dell’autonomia privata. Rimane immutata la causale sostitutiva, che continua a consentire il ricorso alla contrattazione a termine oltre i dodici mesi.
  • IL NUOVO OBBLIGO DI NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE: intervenendo sull’art. 18 comma 1 lett. a) del TULS, il Legislatore ha previsto una nuova fattispecie in cui è obbligatoria la nomina del MC da parte del datore di lavoro e dei dirigenti, che da oggi devono: “nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi”. La norma estende notevolmente l’obbligo di nomina del MC, che da oggi sarà obbligatoria non solo ove la valutazione dei rischi rilevi la presenza di rischi tipizzati da fonti normative, ma in ogni caso in cui emergano comunque profili di rischio per la salute. È il caso di ricordare, peraltro, che la mancata doverosa nomina del MC è presidiata da una sanzione penale (art. 55 TULS) a carico di datore di lavoro e dirigenti. Ci si chiede se a fronte della novella, che ha reso ancor più incerti i confini dell’obbligo di nomina, non sia opportuna la nomina “preventiva” del MC ai fini della stessa elaborazione della valutazione dei rischi, adempimento sempre più complesso e delicato (come già autorevolmente dedotto da R. Guariniello, in D&P Lav., 21/23).
  • NUOVI OBBLIGHI PER IL MEDICO COMPETENTE: viene introdotto, all’art. 25 del TULS, l’obbligo per il MC, in occasione delle visite di assunzione, di richiedere al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro del cui contenuto tiene conto “ai fini della formulazione del giudizio di idoneità”. Al momento non sono chiarite le conseguenze per il caso in cui il lavoratore non sia in grado di produrre la cartella sanitaria precedente, e in che termini ciò possa incidere sulla possibilità di rilasciare comunque il giudizio di idoneità. Ancora, in caso di “impedimento per gravi e motivate ragioni” il MC dovrà comunicare “per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto che sia in possesso dei requisiti abilitanti. La norma, addossando l’onere di provvedere alla propria sostituzione al MC, vuole superare il problema pratico derivante dal fatto che sino ad oggi in tali evenienze era il datore il lavoro a dover provvedere alla ricerca e nomina di un MC in sostituzione, con le difficoltà del caso.
  • LE OPERE PROVVISIONALI: la modifica b) all’articolo 21, comma 1, lettera a) del TULS estende ad artigiani, imprese familiari, autonomi l’obbligo di adeguarsi al Titolo IV per le opere provvsionali (opere che sono di ausilio nella realizzazione dei lavori civili, che non faranno parte dell’opera finale, che hanno una durata temporale limitata e devono essere rimosse quando non più necessarie, ad es. ponteggi), ovvero di adottare le misure generali di prevenzione di cui all’art. 15 e di adottare le ulteriori misure specifiche previste per tali opere (piano di sicurezza, redazione di apposito fascicolo, notifica preliminare all’ASL…). La norma deriva da una emergenza statistica, vista la grave incidenza degli infortuni gravi per “caduta dall’alto” nei cantieri.
  • LA FORMAZIONE DEL DDL: è introdotto l’obbligo formativo e di addestramento a carico (ed a favore) del datore di lavoro ove questi faccia uso di attrezzature che richiedono conoscenze particolari (quali gru, carrelli elevatori con conducente a bordo, trattori agricoli e forestali, macchine movimento terra). L’obbligo ha immediata portata precettiva ed è presidiato da una sanzione penale
  • MODIFICHE AL DECRETO TRASPARENZA (D.VO N. 104/2022): sono stati semplificati gli oneri informativi in ordine ai principali aspetti del rapporto di lavoro (prova, retribuzione, formazione, ferie e congedi, orario di lavoro, preavviso, procedure in caso di licenziamento e dimissioni), che possono essere date mediante la sola indicazione della norma del CCNL o di legge che li disciplina. È stata inoltre limitata l’informativa sull’uso di sistemi decisionali o monitoraggio, che diviene obbligatoria solo ove i sistemi siano integralmente automatizzati ed è esclusa per i sistemi protetti da segreto industriale e commerciale.
18
Gen

La negoziazione assistita

convegno di formazione congiunta tra AGI e Consulenti del Lavoro

Il prossimo 30 giugno 2023 entrerà in vigore la “negoziazione assistita” nelle controversie di lavoro introdotta il 10 ottobre scorso dal DLgs 149/2022.

Gli Avvocati Giuslavoristi dell’Emilia Romagna e i Consulenti del Lavoro di Bologna hanno promosso il 18 gennaio 2023 un convegno di formazione congiunto [locandina]; relatori:

Il dr. Millo ha passato in rassegna le forme di conciliazione stragiudiziale delle controversie di lavoro, con particolare attenzione a quelle che vedono un ruolo dell’amministrazione:

  • la conciliazione collegiale facoltativa avanti alla Commissione ex art. 533/73
  • la conciliazione obbligatoria preventiva (avanti allo stesso organismo) ex art. 7 L. 604/66 relativa ai licenziamenti economici in ambito di applicazione dell’art. 18 SL
  • l’offerta reale conciliativa, sempre avanti alla Commissione, in esenzione contributiva e fiscale, relativa ai licenziamenti nei rapporti a tutele crescenti, di cui all’art. 6 DLgs 23/2015
  • la conciliazione cosiddetta “monocratica” ex art. 11 DLgs 124/2004
  • il collegio di conciliazione e arbitrato sulle sanzioni disciplinari conservative, ex art. 7 Statuto dei Lavoratori

L’avv. Cicotti si è trattenuto sulla negoziazione assistita, soffermandosi in particolare sulla portata del ruolo che l’art. 2 ter del DL 132/2014 (introdotto dall’art. 9 del DLgs 149/2022 atttribuisce ai Consulenti del Lavoro) che stabilisce che “Ciascuna parte e’ assistita da almeno un avvocato e puo’ essere anche assistita da un consulente del lavoro“.

L’avv. Cristiani si è trattenuto sulla negoziazione assistita, soffermandosi in particolare sui profili procedurali dell’istituto.

Il dibattito tra i presenti e con i relatori, tra l’altro

  • ha visto emergere sensibilità diversificate in ordine al ruolo dell’ispettore nella conciliazione monocratica (se debba intendersi quale mero facilitatore e garante o vera e propria parte);
  • ha visto emergere valutazioni contrastanti in ordine al ruolo attribuito dalla norma al Consulente del lavoro (se cioè possa ritenersi titolato ad assistere autonomamente le parti nella negoziazione assistita o questa debba in ogni caso vedere il ruolo di almeno un avvocato);
  • ha visto formulare prognosi diversificate (ma comunque generalmente perplesse) in ordine alla pratica futura diffusione dell’istituto della negoziazione assistita (quale canale di raggiungimento di accordi conciliativi in sede protetta dotati della stabilità immediata ex art. 2113 cc): infatti sconta la ritualizzazione dell’istituto ordinario, civilistico (necessità di previa convenzione, delimitazione dell’oggetto) che lo fa apparire proceduralmente più oneroso dell’accesso ad altre sedi protette, in particolare per la mera ratifica di intese già raggiunte.

L’incontro costituisce attuazione a livello regionale dell’intesa raggiunta tra AGI e Consulenti del Lavoro per lo sviluppo di iniziative formative congiunte, che tutti i presenti hanno auspicato abbia seguito in altri appuntamenti.