Tag: emergenza climatica

04
Ago

“DECRETO CALDO”: la circolare INPS

E’ stata pubblicata ieri 3 agosto 2023 la Circolare INPS (n. 73) attuativa del DL 98/2023

La norma prevede :

  • per le attività lavorative del periodo luglio-dicembre 2023, la neutralizzazione, ai fini del calcolo dei limiti di durata massima di cassa integrazione ordinaria, dei periodi oggetto di trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO) per eventi oggettivamente non evitabili (EONE) quali le eccezionali emergenze climatiche, estendendo anche al settore edile, lapideo e delle escavazioni, lo strumento già operante per altri settori;
  • la possibilità di ricorrere al trattamento d’integrazione salariale agricola (CISOA) a seguito di eccezionali eventi climatici, per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo intercorrente dalla data di entrata in vigore del decreto fino al 31 dicembre 2023, anche in caso di riduzione dell’orario di lavoro, non conteggiando detti periodi di trattamento ai fini del raggiungimento della durata massima di 90 giornate l’anno stabilita dalla vigente normativa;
  • che i Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e della salute favoriscano la sottoscrizione di intese tra organizzazioni datoriali e sindacali per l’adozione di linee-guida e procedure concordate ai fini dell’attuazione delle previsioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, potendo recepire dette intese con proprio decreto.

Il DLgs citato si pone in continuità con la disciplina già vigente in materia di Cassa Integrazione per eventi oggettivamente non evitabili (EONE), richiamata di recente dall’INPS, con il Messaggio 2729 del 20 luglio scorso, nel quale si rammenta che in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa in conseguenza delle elevate temperature, superiori a 35° o inferiori ma percepite come superiori a causa del tasso di umidità, vi è il riconoscimento del trattamento di integrazione salariale inserendo la causale “eventi meteo”. 

L’accesso è possibile anche per lavorazioni al chiuso, qualora non si possa beneficiare di sistemi di ventilazione o raffreddamento (per circostanze imprevedibili e non imputabili al datore di lavoro e non sia possibile l’attuazione di ulteriori misure organizzative, come il ricorso al lavoro agile / smart working).

A prescindere dalle condizioni meteo, l’accesso è possibile in tutti i casi in cui le sospensioni/riduzioni siano disposte dal datore di lavoro su indicazione del responsabile della sicurezza  per cause riconducibili alle temperature eccessive rilevate sul luogo di lavoro.

Il ricorso all’ammortizzatore sociale per “eventi meteo” è consentito anche con riferimento ai datori di lavoro tutelati dal FIS e dai Fondi di solidarietà bilaterali ex art. 26 e 40 D.lgs 148/2015.