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18
Mag

Congedo parentale all’80% :  3 requisiti per usufruirne

L’INPS ha fornito le istruzioni  per la fruizione del congedo parentale recentemente riformato

Ha pubblicato il 16-05-2023 la Circolare n. 45/2023.

La Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022 all’art. 1 comma 359) ha modificato il TU elevanto l’indennità di congedo parentale facoltativo dal 30% all’80% per 1 mese, da fruire entro il sesto anno di vita del figlio.

Sappiamo che genitori possono fruire al massimo di complessivi 10 mesi di congedo (che passano a 11 se il padre si astiene per un periodo – intero o frazionato –  di almeno 3 mesi).

I genitori debbono usufruirne entro i 12 anni di vita del figlio (o entro i 12 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o affidamento).

Su questo totale di 10 mesi (o 11) di congedo, 9 sono indennizzati e 1 (o 2) sono 9: 3 per ciascun genitore (non trasferibili all’altro genitore) e ulteriori 3 che spettano ad entrambi i genitori alternativamente tra loro.

La nuova norma non modifica la durata del congedo retribuito (che rimane di 9 mesi complessivi).

Eleva l’indennità all’80% (invece che al 30%) per 1 mese (dei 3 spettanti a ciascun genitore non trasferibili all’altro) a condizione che sia fruito entro i 6 anni di vita (o di ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) del minore. 

Pertanto ad oggi i periodi di congedo sono indennizzati all’80% per 1 mese nel limite dei 6 anni di vita del minore (o entro i entro i 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o affidamento) e al 30% per 8 mesi, mentre i rimanenti 2 mesi non sono indennizzati, a meno che il richiedente percepisca un reddito individuale inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico AGO.

La fruizione del congedo all’80% è ammessa:

  • solo per i lavoratori dipendenti;
  • solo per i congedi di maternità o paternità che terminano successivamente al 31 dicembre 2022;
  • solo fintantochè il bambino non compie i 6 anni (o fino al sesto anno dall’ingresso nella famiglia).

Il congedo può essere fruito in modalità oraria o giornaliera

La domanda di congedo parentale va presentata all’INPS con modalità telematica, attraverso i consueti canali, ossia tramite il portale INPS, tramite il Contact center o gli istituti di patronato.