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Giu

Decreto alluvione: arriva la CIG

Dal 15-06-2023, secondo la Circolare 53 dell’8 giugno scorso, l’INPS è pronta per ricevere i flussi con i dati relativi all’ammortizzatore sociale “unico” emergenziale istituito con il cosiddetto “Decreto alluvione” in Gazzetta dal 1 giugno DL 61/2023 (“Interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali”)

Contiene le prime misure a sostegno dei territori colpiti dalle alluvioni del mese scorso.

Elenchiamo in fondo le località della Regione Emilia-Romagna cui la misura si applicano, schematizzando di seguito questa e le altre misure del decreto che toccano il mondo del lavoro

L’art. 1 dispone la SOSPENSIONE DEI TERMINI

  • ai SOGGETTI “che, alla data del 1°  maggio  2023,  avevano  la residenza ovvero la sede legale o la  sede  operativa  nei  territori  indicati
  • dei termini in SCADENZA “nel  periodo  dal  1°maggio 2023 al 31 agosto 2023

per i VERSAMENTI 

  • tributari”;
  • compresi quelli “delle ritenute alla fonte…operate … in qualita’ di sostituti d’imposta”, e delle “trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche
  • nonchè dei “versamenti, tributari e non, derivanti dalle  cartelle  di  pagamento emesse dagli agenti della  riscossione
  • e di quelli “relativi agli adempimenti e ai  versamenti  dei  contributi previdenziali  e  assistenziali  e  dei  premi  per   l’assicurazione obbligatoria”;

e per gli ADEMPIMENTI (“nel medesimo  periodo,   non   trovano  applicazione   le   disposizioni sanzionatorie”)

  • tributari
  • e “relativi ai rapporti di lavoro, verso  le  amministrazioni  pubbliche

previsti 

  • a  carico  di  datori  di  lavoro”   MA ANCHE
  • di  professionisti,  di consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o  operino nei territori indicati” ,
  • anche per conto di aziende  e clienti non operanti nei predetti  territori.”

con differimento:

  • i versamenti correnti sospesi possono essere effettuati entro il 28-11-2023
  • il termine dei versamenti esattoriali si allunga dei 123 gg di sospensione

L’art. 2 sospende inoltre i termini di prescrizione e decadenza :

“il  decorso  dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione  ed eccezione e’ sospeso dal 1° maggio 2023 fino al  31  luglio  2023

non solo ai soggetti residenti (o aventi sede) nei territori colpiti, ma anche a coloro che “esercitavano  la  propria  attivita’  lavorativa,  produttiva  o   di funzione nei territori  indicati”.

Il meccanismo applicato è il seguente:

  • il termine che ha iniziato a decorrere prima “riprende a decorrere dalla fine del periodo di  sospensione
  • Ove  il decorso abbia inizio durante  il  periodo  di  sospensione,  l’inizio stesso e’ differito alla fine  del  periodo
  • Quando  il  termine  e’ computato a ritroso e ricade in tutto  o  in  parte  nel  periodo  di sospensione, e’ differita… l’attivita’ da cui  decorre  il termine in modo da consentirne il rispetto.

Quindi, ad esempio, un lavoratore licenziato il 20 aprile vedrà il termine decadenziale di 60 gg per l’impugnazione scadere il 19 settembre (invece che il 19 giugno).

Il provvedimento prevede la sospensione (da maggio ad agosto) anche di tutti i termini nei procedimenti amministrativi, senza esclusione, vi è motivo di ritenere, anche per i termini assegnati nell’ambito dei procedimenti ispettivi del lavoro.

L’ammortizzatore sociale con cui abbiamo esordito è istituito dall’art. 7

DESTINATARI sono i “lavoratori subordinati del settore privato che, alla data del 1° maggio 2023,

  • risiedono o
  • sono domiciliati ovvero  
  • lavorano  presso un’impresa che ha sede legale  od  operativa  in  uno dei  territori”

e 

 “che  sono  impossibilitati  a  prestare attivita’ lavorativa

O

ai  lavoratori  privati dipendenti, …ove residenti o domiciliati nei medesimi territorI” “impossibilitati in tutto o in parte a recarsi al  lavoro a seguito degli eventi straordinari emergenziali

La norma precisa che “L’impossibilita’ di recarsi al lavoro… deve essere  collegata 

  • a  un  provvedimento …connesso  all’evento  straordinario  emergenziale, 
  • alla interruzione o impraticabilita’ delle  vie  di  comunicazione  ovvero
  • alla  inutilizzabilita’  dei  mezzi   di   trasporto,  ovvero  
  • alla inagibilita’  della  abitazione  di  residenza  o  domicilio,  
  • alle condizioni di salute di familiari conviventi, ovvero 
  • ad ulteriori avvenimenti che abbiano richiesto la presenza del lavoratore in luogo diverso  da  quello  di  lavoro, tutti ricollegabili all’evento straordinario ed  emergenziale

La disposizione della norma primaria (“Tali condizioni devono essere adeguatamente documentate“) è colmata dalla Circolare, che al punto 5.2 precisa che:

  • la domanda deve essere presentata sempre dal datore di lavoro, anche quando l’ammortizzatore sia richiesto per una delle impossibilità “soggettive ” del lavoratore sopra elencate;
  • nel qual caso il datore richiedente dovrà acquisire e conservare una autocertificazione del lavoratore interessato

L’ammortizzatore può essere usufruito

  • entro il limite temporale del 31 agosto  2023

 “ferme  restando  le  durate  massime … 

  • di 90 giornate per impedimento oggettivo aziendale
  • di 15 giornate per impedimento soggettivo del lavoratore 

Ritengo che i due limiti siano cumulabili, cioè che ad esempio un lavoratore che sia stato in ammortizzatore per tutto il periodo massimo consentito di 90 gg per sospensione dell’attività aziendale, possa prorogare (o riprendere, purchè entro il 31-08) l’assenza ove siano ancora presenti ragioni “soggettive” (ad esempio la persistente inagibilità della propria abitazione).

L’istituto emergenziale condivide con gli altri ammortizzatori ordinari gli importi, i massimali e la copertura figurativa; se ne discosta perchè non è prevista alcuna formalità procedurale (la consultazione sindacale, ad esempio, anche se la Circolare – ma non il decreto – caldeggia almeno “un’informativa”); nè – si deve ritenere – il termine (ordinariamente previsto per le domande di Cassa, cioè la fine del mese successivo a quello di godimento – si sottrae alla sospensione dei termini introdotta dalla norma primaria: tant’è che la circolare ne chiede il rispetto, ma come raccomandazione a scopo organizzativa, costretta a confermare che non si incorre in difetto in alcuna decadenza.

L’Istituto, con la Circolare, si preoccupa però di raccomandare ai datori che hanno in corso del periodo ammortizzatori ad altro titolo e vogliano giovarsi – per comprensibili ragioni di massimale e data l’alternatività tassativa tra gli strumenti – di quello emergenziale, di comunicare immediatamente la sospensione dell’ammortizzatore in corso e il “passaggio” a quello emergenziale.

L’ultima particolarità rispetto agli strumenti ordinari (che viene da pensare sia stata prevista – essendo un vincolo, e non una facoltà – più a scopo antileusivo e di risparmio di spesa che per agevolare la liquidità delle imprese) è che l’erogazione è possibile solo in forma diretta da parte dell’INPS: non è cioè ammessa (nemmeno come facoltà) l’anticipazione e successivo conguaglio da parte del datore.

Secondo ripetuta consuetudine, è presente il vieto strumento del contingentamento della spesa (fino al massimo di 620 milioni di Euro) che costringe la Circolare a ipotizzare il mancato accoglimento delle domande che pervengano a massimale raggiunto…trasformando la giornata di oggi in un mesto click day; confidiamo nella forza dei territori colpiti perchè non accada.

Elenco delle località della Regione Emilia-Romagna ammesse alle misure:

  • FE ARGENTA: Campotto e Lavezzola
  • BO BOLOGNA: Paleotto
  • BO BORGO TOSSIGNANO: tutto il territorio comunale
  • BO BUDRIO: Prunaro, Vedrana e Vigorso
  • BO CASALFIUMANESE: tutto il territorio comunale
  • BO CASTEL DEL RIO: tutto il territorio comunale
  • BO CASTEL GUELFO DI BOLOGNA: capoluogo ovest
  • BO CASTEL MAGGIORE: Castello
  • BO CASTEL SAN PIETRO TERME: Gaiana e Montecalderaro, Molinonovo e Gallo Bolognese, capoluogo parco Lungo Sillaro
  • BO CASTENASO: Fiesso, Laghetti Madonna di Castenaso, XXV Aprile
  • BO DOZZA: limitatamente al capoluogo
  • BO FONTANELICE: tutto il territorio comunale
  • BO IMOLA: San Prospero, Giardino, Spazzate Sassatelli, Sasso Morelli, Montecatone, Ponticelli, Pieve di Sant’Andrea, Sesto Imolese, Ponte Massa, Tremonti, Autodromo Codrignanese
  • BO LOIANO: tutto il territorio comunale
  • BO MEDICINA: Villa Fontana, Sant’Antonio, Portonovo, Fiorentina, Buda, Fossatone, Crocetta, Fantuzza, Ganzanigo, San Martino, Via Nuova
  • BO MOLINELLA: Selva Malvezzi e San Martino in Argine
  • BO MONGHIDORO: tutto il territorio comunale
  • BO MONTE SAN PIETRO: Monte San Giovanni, Calderino, Loghetto, Amola
  • BO MONTERENZIO: tutto il territorio comunale
  • BO MONZUNO: tutto il territorio comunale
  • BO MORDANO: tutto il territorio comunale
  • BO OZZANO DELL’EMILIA: Quaderna zona industriale, Ciagniano, Settefonti, Montearmato, Ca’ del Rio, Molino del Grillo, Noce Mercatale
  • BO PIANORO: Paleotto, Botteghino e Livergnano
  • BO SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO: Bacucco, Ca’ Nova Galeazzi e Molino della Valle
  • BO SAN LAZZARO DI SAVENA: Ponticella, Farneto, Pizzocalbo, Borgatella di Idice e Cicogna
  • BO SASSO MARCONI: Mongardino e Tignano
  • BO VALSAMOGGIA: Savigno, Monteveglio e Castello di Serravalle
  • FC BAGNO DI ROMAGNA: tutto il territorio comunale
  • FC BERTINORO: tutto il territorio comunale
  • FC BORGHI: tutto il territorio comunale
  • FC CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE: tutto il territorio comunale
  • FC CESENA: tutto il territorio comunale
  • FC CESENATICO: tutto il territorio comunale
  • FC CIVITELLA DI ROMAGNA: tutto il territorio comunale
  • FC DOVADOLA: tutto il territorio comunale
  • FC FORLI’: tutto il territorio comunale
  • FC FORLIMPOPOLI: tutto il territorio comunale
  • FC GALEATA: tutto il territorio comunale
  • FC GAMBETTOLA: tutto il territorio comunale
  • FC GATTEO: tutto il territorio comunale
  • FC LONGIANO: tutto il territorio comunale
  • FC MELDOLA: tutto il territorio comunale
  • FC MERCATO SARACENO: tutto il territorio comunale
  • FC MODIGLIANA: tutto il territorio comunale
  • FC MONTIANO: tutto il territorio comunale
  • FC PORTICO E SAN BENEDETTO: tutto il territorio comunale
  • FC PREDAPPIO: tutto il territorio comunale
  • FC PREMILCUORE: tutto il territorio comunale
  • FC ROCCA SAN CASCIANO: tutto il territorio comunale
  • FC RONCOFREDDO: tutto il territorio comunale
  • FC SAN MAURO PASCOLI: tutto il territorio comunale
  • FC SANTA SOFIA: tutto il territorio comunale
  • FC SARSINA: tutto il territorio comunale
  • FC SAVIGNANO SUL RUBICONE: tutto il territorio comunale
  • FC SOGLIANO AL RUBICONE. tutto il territorio comunale
  • FC TREDOZIO: tutto il territorio comunale
  • FC VERGHERETO: tutto il territorio comunale
  • RA ALFONSINE: tutto il territorio comunale
  • RA BAGNACAVALLO: tutto il territorio comunale
  • RA BAGNARA DI ROMAGNA: tutto il territorio comunale
  • RA BRISIGHELLA: tutto il territorio comunale
  • RA CASOLA VALSENIO: tutto il territorio comunale
  • RA CASTEL BOLOGNESE: tutto il territorio comunale
  • RA CERVIA: tutto il territorio comunale
  • RA CONSELICE: tutto il territorio comunale
  • RA COTIGNOLA: tutto il territorio comunale
  • RA FAENZA: tutto il territorio comunale
  • RA FUSIGNANO: tutto il territorio comunale
  • RA LUGO: tutto il territorio comunale
  • RA MASSA LOMBARDA: tutto il territorio comunale
  • RA RAVENNA: tutto il territorio comunale
  • RA RIOLO TERME: tutto il territorio comunale
  • RA RUSSI: tutto il territorio comunale
  • RA SANT’AGATA SUL SANTERNO: tutto il territorio comunale
  • RA SOLAROLO: tutto il territorio comunale
  • RN MONTESCUDO: tutto il territorio comunale
  • RN CASTELDELCI: tutto il territorio comunale
  • RN SANT’AGATA FELTRIA: tutto il territorio comunale
  • RN NOVAFELTRIA: tutto il territorio comunale
  • RN SAN LEO: tutto il territorio comunale