Category: retribuzione

13
Mag

Quando si paga il TFR?

Come è noto,il Trattamento di Fine Rapporto in teoria dovrebbe essere pagato “all’atto della risoluzione del rapporto”.

La prassi universale tollera che sia traslato al cedolino successivo a quello dell’ultima mensilità (contenente anche le terminative di fine rapporto a tassazione ordinaria: tredicesima, quattordicesima se dovuta, ferie, permessi).

Questo sul presupposto che l’indice FOI viene emesso dall’ISTAT tra il 12 e il 14 del mese successivo a quello di competenza:

Quindi non è possibile (quando il rappporto si risolve nella seconda metà del mese e quindi deve tenersi conto anche della rivalutazione monetaria dell’ultimo mese) effettuare in tempo utile (entro il 10/12 del mese successivo a quello di risoluzione) il calcolo esatto del TFR lordo.

Con più debole ragione tecnica (l’indennità sostitutiva di preavviso, pur non necessitando di alcunchè per essere immediatamente calcolata, è fiscalizzata a tassazione separata come il TFR e quindi “torna comodo” pagarla unitamente allo stesso, pur essendo – diversamente da questo – imponibile contributivo) anche il pagamento dell’ind. sost. preavv. viene liquidata con le competenze del mese successivo a quello di cessazione.

Questa prassi (salvo diversa previsione presente in alcuni contratti collettivi) è divenuta così universale che non suscita praticamente più reazioni:

viene adottata anche quando il rapporto viene concluso entro metà mese e quindi :

  • da un lato il differimento al mese successivo è privo di ragione tecnica, in quanto l’indice FOI da utilizzare per il calcolo della rivalutazione interna TFR è quello relativo al mese precedente a quello di conclusione del rapporto, emesso verso il 12 del mese di cessazione, e quindi ben disponibile per l’elaborazione del calcolo unitamente alle competenze dell’ultimo mese, ai primi del mese successivo;
  • dall’altro tra la cessazione del rapporto (se intervenuta poniamo il 5 di marzo ) e la data di pagamento del TFR (se effettuata, poniamo, con il cedolino di aprile e quindi il 10 di maggio) finiscono per intercorrere più di 2 mesi (65 gg): cosa che in tempi di deflazione post crisi Lehmann non comportava che centesimi di accessori per mora ma che oggi, con l’inflazione annua che si è riaccesa, si fa più significativa.
22
Nov

novembre, piovono bonus!

L’esenzione fiscale e contributiva per i benefit e i rimborsi bollette sale a € 3.000,00.

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale telematica (nella notte di venerdì 18-11-2022 in tempo per la proroga del taglio delle accise, attuata con l’art. 2) è legge anche il Decreto “Aiuti quater” (DL 176/2022).

All’interno dell’art. 3 (“Misure di sostegno per fronteggiare il caro bollette” al decimo comma lett. b) viene ulteriormente alzata la soglia (già elevata a € 600 in agosto 2022 dall’ Aiuti bis, il DL 115/2022, con l’art. 12.1) entro la quale “limitatamente al periodo d’imposta 2022, in deroga a quanto previsto [dal TUIR], non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonche’ le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale“.

Ricordiamo che lo scenario tradizionale vede l’esenzione (contributiva e fiscale) solo dei “beni di modico valore” (cioè per un ammontare che non superi € 258,23 / Lire 500.000 all’anno: e’ stato derogato dalla normativa COVID che ha raddoppiato il tetto per il 2020 e 2021.

Nel corso del 2022 sono state introdotte “a raffica” ulteriori agevolazioni; le misure di quest’anno non sono motivate dall’emergenza sanitaria, ma dalla spinta inflattiva dei prezzi dell’energia per il conflitto russo/ucraino : la scelta del ricorso ai “bonus” viene motivata con l’obiettivo di non alimentare la spirale inflazionistica di cui in passato venivano incolpati i sistemi di adeguamento automatico delle retribuzioni (come la cosiddetta “scala mobile”).

Vediamo di capire meglio.

  • In luglio è stata riconosciuto il bonus di € 200 (previsto dal DL 50/22) per dipendenti con redditi fino a € 35.000.
  • Con lo stipendio di novembre, con la stessa modalità (riconoscimento automatico senza bisogno di domanda, da parte del datore di lavoro che conguaglia con i versamenti in F24) ma con soglia reddituale più bassa (stipendio di € 1.538/mese lordi, cioè praticamente 20.000 annui) sarà riconosciuto il bonus di € 150 del Aiuti ter (DL 144/2022 art. 18)

La norma prevede:

  • che l’importo spetti in misura fissa, anche per i dipendenti a tempo parziale;
  • che spetti anche a chi è assente senza retribuzione ma con contribuzione figurativa (CIG, maternità etc)
  • che spetti UNA SOLA VOLTA a chi ha più rapporti di lavoro e NON SPETTI (da parte del datore di lavoro) a chi lo riceverà già dall’INPS (in quanto titolare di pensione o assegno)

Il lavoratore non deve presentare una domanda, DEVE però presentare una dichiarazione (art. 18.1) in cui attesta che NON E’ titolare di trattamenti INPS; inoltre (siccome la circolare INPS, 116/2022, responsabilizza pro quota i datori di lavoro se un lavoratore riceve indebitamente più volte il bonus) questi potranno richiedere una dichiarazione in cui il lavoratore attesti che non ha altri rapporti di lavoro (o comunque che non richiederà il trattamento agli altri datori, se presenti).

  • Il Decreto “Ucraina bis” in marzo (DL 21/2022 art. 2) ha istituito il cosiddetto “bonus benzina”, cioè l’esenzione dal reddito per i “buoni benzina o analoghi titoli ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di carburanti, nel limite di euro 200 per lavoratore

Abbiamo quindi 5 interventi:

  • due bonus per i redditi medio bassi (a luglio e a novembre) e
  • tre interventi sulla soglia di esenzione dei benefit (che era tornata al livello tradizionale dopo la cessazione delle elevazioni nel biennio pandemico), soglia che è stata elevata per l’anno 2022
    • prima a 600 e
    • ora a 3.000 euro,
    • cui si aggiunge l’esenzione di 200 € per i buoni benzina.

L’utilizzo della medesima espressione(“bonus”) può indurre a confusione:

  • da un lato (con i due bonus di luglio e novembre per i redditi medio bassi) abbiamo erogazioni “dovute”, automatiche, a carico dell’erario;
  • dall’altro, non si tratta di somme dovute, ma di una incentivazione per i datori di lavoro che vogliano effettuare queste erogazioni: far coincidere il costo azienda con il netto spendibile da parte del dipendente.

Diversamente dall’esenzione fino a € 200,00 che è destinata solo ai buoni benzina, l’esenzione fino a € 3000.00 non riguarda soltanto i benefit (come il il welfare aziendale, cioè il salario in natura, buoni acquisto etc.), ma anche veri e propri trasferimenti di denaro, purchè giustificati come rimborso dei costi delle utenze domestiche (caro-bollette) del lavoratore.

Per quanto riguarda le utenze, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito (con la circolare 35/2002, finalmente emessa il 4 novembre con riferimento al DL 155/22), che il pagamento può riferirsi anche a utenze non intestate al dipendente, se abita stabilmente nell’alloggio.

Il datore di lavoro che intende riconoscere il rimborso ha diritto di richiedere la documentazione del costo (bolletta) nonchè una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà  dal lavoratore che attesti che per quei costi non vi sono altre richieste di rimborso verso altri datori di lavoro (da parte dello stesso lavoratore, se ha più rapporti, o da parte di altri famigliari conviventi, verso i rispettivi datori di lavoro).

La cospicua elevazione della soglia (da 258,23 a 600 e poi a 3.000) non consente soltanto il riconoscimento di benefit aggiuntivi (buoni spesa “natalizi” etc) ma di ridurre i costi di benefit in ipotesi già riconosciuti, alzandone la soglia di esenzione (si pensi al controvalore dell’autovettura concessa al dipendente in uso promiscuo, o all’alloggio aziendale): occorre però prestare attenzione, secondo l’Amministrazione finanziaria (punto 2.2. della circolare) il superamento della soglia (dei 3.000 euro) comporta la decadenza dal beneficio per l’intero (e non solo per l’eccedenza).