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Dal 15-06-2023, secondo la Circolare 53 dell’8 giugno scorso, l’INPS è pronta per ricevere i flussi con i dati relativi all’ammortizzatore sociale “unico” emergenziale istituito con il cosiddetto “Decreto alluvione” in Gazzetta dal 1 giugno DL 61/2023 (“Interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali”)
Contiene le prime misure a sostegno dei territori colpiti dalle alluvioni del mese scorso.
Elenchiamo in fondo le località della Regione Emilia-Romagna cui la misura si applicano, schematizzando di seguito questa e le altre misure del decreto che toccano il mondo del lavoro
L’art. 1 dispone la SOSPENSIONE DEI TERMINI
per i VERSAMENTI
e per gli ADEMPIMENTI (“nel medesimo periodo, non trovano applicazione le disposizioni sanzionatorie”)
previsti
con differimento:
L’art. 2 sospende inoltre i termini di prescrizione e decadenza :
“il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione e’ sospeso dal 1° maggio 2023 fino al 31 luglio 2023”
non solo ai soggetti residenti (o aventi sede) nei territori colpiti, ma anche a coloro che “esercitavano la propria attivita’ lavorativa, produttiva o di funzione nei territori indicati”.
Il meccanismo applicato è il seguente:
Quindi, ad esempio, un lavoratore licenziato il 20 aprile vedrà il termine decadenziale di 60 gg per l’impugnazione scadere il 19 settembre (invece che il 19 giugno).
Il provvedimento prevede la sospensione (da maggio ad agosto) anche di tutti i termini nei procedimenti amministrativi, senza esclusione, vi è motivo di ritenere, anche per i termini assegnati nell’ambito dei procedimenti ispettivi del lavoro.
L’ammortizzatore sociale con cui abbiamo esordito è istituito dall’art. 7
DESTINATARI sono i “lavoratori subordinati del settore privato che, alla data del 1° maggio 2023,
e
“che sono impossibilitati a prestare attivita’ lavorativa“
O
“ai lavoratori privati dipendenti, …ove residenti o domiciliati nei medesimi territorI” “impossibilitati in tutto o in parte a recarsi al lavoro a seguito degli eventi straordinari emergenziali“
La norma precisa che “L’impossibilita’ di recarsi al lavoro… deve essere collegata
La disposizione della norma primaria (“Tali condizioni devono essere adeguatamente documentate“) è colmata dalla Circolare, che al punto 5.2 precisa che:
L’ammortizzatore può essere usufruito
“ferme restando le durate massime …
Ritengo che i due limiti siano cumulabili, cioè che ad esempio un lavoratore che sia stato in ammortizzatore per tutto il periodo massimo consentito di 90 gg per sospensione dell’attività aziendale, possa prorogare (o riprendere, purchè entro il 31-08) l’assenza ove siano ancora presenti ragioni “soggettive” (ad esempio la persistente inagibilità della propria abitazione).
L’istituto emergenziale condivide con gli altri ammortizzatori ordinari gli importi, i massimali e la copertura figurativa; se ne discosta perchè non è prevista alcuna formalità procedurale (la consultazione sindacale, ad esempio, anche se la Circolare – ma non il decreto – caldeggia almeno “un’informativa”); nè – si deve ritenere – il termine (ordinariamente previsto per le domande di Cassa, cioè la fine del mese successivo a quello di godimento – si sottrae alla sospensione dei termini introdotta dalla norma primaria: tant’è che la circolare ne chiede il rispetto, ma come raccomandazione a scopo organizzativa, costretta a confermare che non si incorre in difetto in alcuna decadenza.
L’Istituto, con la Circolare, si preoccupa però di raccomandare ai datori che hanno in corso del periodo ammortizzatori ad altro titolo e vogliano giovarsi – per comprensibili ragioni di massimale e data l’alternatività tassativa tra gli strumenti – di quello emergenziale, di comunicare immediatamente la sospensione dell’ammortizzatore in corso e il “passaggio” a quello emergenziale.
L’ultima particolarità rispetto agli strumenti ordinari (che viene da pensare sia stata prevista – essendo un vincolo, e non una facoltà – più a scopo antileusivo e di risparmio di spesa che per agevolare la liquidità delle imprese) è che l’erogazione è possibile solo in forma diretta da parte dell’INPS: non è cioè ammessa (nemmeno come facoltà) l’anticipazione e successivo conguaglio da parte del datore.
Secondo ripetuta consuetudine, è presente il vieto strumento del contingentamento della spesa (fino al massimo di 620 milioni di Euro) che costringe la Circolare a ipotizzare il mancato accoglimento delle domande che pervengano a massimale raggiunto…trasformando la giornata di oggi in un mesto click day; confidiamo nella forza dei territori colpiti perchè non accada.
Elenco delle località della Regione Emilia-Romagna ammesse alle misure:
Il 25 maggio, al convegno presso la Fondazione Forense Bolognese promosso con l’associazione degli Avvocati Giuslavoristi Italiani – Sezione dell’Emilia-Romagna, l’avv. Bertuccini è intervenuto illustrando le principali novità del DL 48/2023 in attesa della sua conversione in legge
L’INPS ha fornito le istruzioni per la fruizione del congedo parentale recentemente riformato
Ha pubblicato il 16-05-2023 la Circolare n. 45/2023.
La Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022 all’art. 1 comma 359) ha modificato il TU elevanto l’indennità di congedo parentale facoltativo dal 30% all’80% per 1 mese, da fruire entro il sesto anno di vita del figlio.
Sappiamo che genitori possono fruire al massimo di complessivi 10 mesi di congedo (che passano a 11 se il padre si astiene per un periodo – intero o frazionato – di almeno 3 mesi).
I genitori debbono usufruirne entro i 12 anni di vita del figlio (o entro i 12 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o affidamento).
Su questo totale di 10 mesi (o 11) di congedo, 9 sono indennizzati e 1 (o 2) sono 9: 3 per ciascun genitore (non trasferibili all’altro genitore) e ulteriori 3 che spettano ad entrambi i genitori alternativamente tra loro.
La nuova norma non modifica la durata del congedo retribuito (che rimane di 9 mesi complessivi).
Eleva l’indennità all’80% (invece che al 30%) per 1 mese (dei 3 spettanti a ciascun genitore non trasferibili all’altro) a condizione che sia fruito entro i 6 anni di vita (o di ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) del minore.
Pertanto ad oggi i periodi di congedo sono indennizzati all’80% per 1 mese nel limite dei 6 anni di vita del minore (o entro i entro i 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o affidamento) e al 30% per 8 mesi, mentre i rimanenti 2 mesi non sono indennizzati, a meno che il richiedente percepisca un reddito individuale inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico AGO.
La fruizione del congedo all’80% è ammessa:
Il congedo può essere fruito in modalità oraria o giornaliera
La domanda di congedo parentale va presentata all’INPS con modalità telematica, attraverso i consueti canali, ossia tramite il portale INPS, tramite il Contact center o gli istituti di patronato.
Come è noto,il Trattamento di Fine Rapporto in teoria dovrebbe essere pagato “all’atto della risoluzione del rapporto”.
La prassi universale tollera che sia traslato al cedolino successivo a quello dell’ultima mensilità (contenente anche le terminative di fine rapporto a tassazione ordinaria: tredicesima, quattordicesima se dovuta, ferie, permessi).
Questo sul presupposto che l’indice FOI viene emesso dall’ISTAT tra il 12 e il 14 del mese successivo a quello di competenza:
Quindi non è possibile (quando il rappporto si risolve nella seconda metà del mese e quindi deve tenersi conto anche della rivalutazione monetaria dell’ultimo mese) effettuare in tempo utile (entro il 10/12 del mese successivo a quello di risoluzione) il calcolo esatto del TFR lordo.
Con più debole ragione tecnica (l’indennità sostitutiva di preavviso, pur non necessitando di alcunchè per essere immediatamente calcolata, è fiscalizzata a tassazione separata come il TFR e quindi “torna comodo” pagarla unitamente allo stesso, pur essendo – diversamente da questo – imponibile contributivo) anche il pagamento dell’ind. sost. preavv. viene liquidata con le competenze del mese successivo a quello di cessazione.
Questa prassi (salvo diversa previsione presente in alcuni contratti collettivi) è divenuta così universale che non suscita praticamente più reazioni:
viene adottata anche quando il rapporto viene concluso entro metà mese e quindi :
Ritorna il causalone nei contratti a termine: il DL 48/2023 all’art. 24) supera le causali rigide introdotte dal Decreto Dignità.
Dopo i primi 12 mesi acausali e fino alla soglia dei 24 mesi ne demanda l’individuazione alla contrattazione collettiva anche aziendale.
Per un anno dall’entrata in vigore (fino al 30-04-2024) consente comunque (in assenza di regolazione collettiva) il riferimento a “esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti”.
Prorogata anche per il 2023 (all’art. 40) l’innalzamento della soglia di esenzione dei fringe benefit e rimborsi bollette introdotta a fine 2022, ma solo per il lavoratore con figli a carico
Con recente nota (n 2572/2023 del 14-04-2023) l’Ispettorato Nazionale del lavoro ha fornito indicazioni operative in ordine al rilascio di provvedimenti autorizzativi per l’installazione nei luoghi di lavoro di impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo ai sensi dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori
Tali indicazioni fanno tesoro dell’esperienza maturata a seguito delle modifiche apportate alla previsione statutaria dal dlgs 23/2015 e tengono conto, attesa l’ormai incontestabile interconnessione in materia, degli orientamenti del Garante per la protezione dei dati personali.
Se infatti da un lato il comma 3 della previsione statutaria vincola l’utilizzo di dati (seppur legittimamente acquisiti ai sensi dei commi precedenti) al rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali; dall’altro, il rispetto delle garanzie di cui all’art. 4 costituisce imprescindibile condizione di liceità dei trattamenti (artt. 5, 6 e 88 GDPR 2016/676 e art. 114 Codice Privacy così come modificato dal d.lgs 101/2018).
Dal punto di vista generale l’Ispettorato è chiaro nel rimarcare, anche alla luce della disciplina vigente:
Specificamente, tra le varie tematiche affrontate, l’Ispettorato (dopo la nota circolare n 2/2016 del 7-11-2016) torna ad affrontare anche il tema dell’utilizzazione di sistemi di geo localizzazione (GPS), su mezzi e dispositivi utilizzati dai lavoratori.
Nel precedente intervento citato (circolare n. 2/2016) l’Ispettorato si era interessato della problematica relativa alla possibilità di considerare tali tecnologie quali “strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa” (e come tali, ai sensi del comma 2 dell’art. 4 St. Lav., esclusi dalle condizioni e procedure di cui al comma 1).
La soluzione fornita dall’INL in tale provvedimento può essere come di seguito sintetizzata:
Con la circolare di aprile 2023, preso atto della persistente attualità del tema (atteso il registrato sensibile incremento delle istanze di autorizzazione riferite a sistemi di geolocalizzazione) e riconosciuta l’indubbia rilevanza di tali sistemi a fini della sicurezza del lavoro, della tutela del patrimonio aziendale e della più efficiente organizzazione dell’attività produttiva, l’INL delimita, alla luce delle indicazioni fornite dal Garante, i principi e gli accorgimenti cardine da adottare in materia a tutela dei soggetti interessati (i lavoratori) al trattamento:
Indici che seppure riportati quali precondizioni per la concessione dell’autorizzazione amministrativa, assumono indubbia valenza generale in quanto elaborati sulla base dei provvedimenti dell’Autorità Garante e quindi idonei ad orientare anche la stesura e il contenuto degli accordi con le rappresentanze sindacali aziendali.
Il Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (EDPB) pubblica una nuova guida per aiutare le piccole e medie imprese a rispettare il GDPR.
La guida ha l’obiettivo di fornire informazioni pratiche alle PMI sulla conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali in formato accessibile e facilmente comprensibile.
Nella guida vengono trattati i principali aspetti del Regolamento: dalle nozioni di base sulla protezione dei dati, al rispetto dei diritti individuali degli interessati, alle regole di compliance, alle azioni da adottare in caso di violazioni dei dati (data breach) e altro ancora.
La guida è al momento disponibile solo in inglese ma sarà successivamente resa accessibile anche in altre lingue dell’UE
I contenuti sono riportati in maniera chiara e comprensibile anche grazie all’ausilio di video, diagrammi di flusso interattivi, test di autovalutazione, suggerimenti pratici e tanti altri strumenti e materiali per aiutare le piccole e medie imprese a mettere in pratica la protezione dei dati.
Un esempio attinente all’incidenza del diritto alla protezione dei dati personali nell’ambito del rapporto di lavoro.
In tema di diritti degli interessati la guida porta il caso del dipendente licenziato che richiede all’ex datore di lavoro la cancellazione dei dati personali che lo riguardano dal database aziendale (esercitando il c.d. “diritto all’oblio” di cui all’art. 17 del Regolamento UE); l’impresa ha il dovere di opporsi a tale richiesta in relazione a quei documenti per cui la legge nazionale prescrive la conservazione per un determinato periodo di tempo (si pensi, quanto al nostro ordinamento, all’obbligo di conservazione del libro unico del lavoro).
Uno strumento che porta con sé l’auspicio di rendere più familiare, anche per le piccole medie imprese, la cultura e la cura del dato personale, scongiurando evitabili “corse ai ripari” a seguito di possibili accertamenti e sanzioni dell’Autorità Garante.
I nostri colleghi Gianluca Sibani e Alessandro Bertuccini sono stati confermati per un altro triennio componenti del Consiglio Direttivo della Sezione Emilia Romagna dell’AGI, l’associazione degli Avvocati Giuslavoristi Italiani, all’esito delle elezioni tenutesi il 12 e 13 aprile 2023.
L’associazione, cofondata a livello regionale nel luglio 2002 dall’avv. Cristiani si batte per la qualità della giustizia del lavoro, sostenendo la qualità specialistica e l’aggiornamento professionale dei propri membri.
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