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28
Lug

In difesa della democrazia sindacale: la vertenza Castelfrigo

 

 

Ha avuto una certa eco mediatica locale il rigetto, da parte del Giudice del Lavoro di Modena (Decreto cron. 2719 del 25-07-2018)  del ricorso ex art. 28 St. Lav. promosso dalla CGIL di categoria contro un’azienda del “distretto delle carni”, nel modenese (eco meno ampia di quella avuta all’inizio dell’anno dall’avvio della controversia, ma si era allora in periodo preelettorale).

Abbiamo difeso la CISL locale (tacciata di “sindacato di comodo” dall’o.s. ricorrente) con intervento autonomo nel procedimento: ci premeva non tanto respingere – chè appariva già da sè surreale – l’accusa di sindacato di comodo rivolto alla seconda organizzazione sindacale confederale del Paese, quanto stigmatizzare la  concezione della democrazia sindacale che sembrava muovere i ricorrenti: la democrazia vale solo quando la maggioranza ce l’ho io…

All’interno dell’azienda, qualche anno fa, stanchi delle posizioni massimaliste, i lavoratori allo scadere triennale della RSU (all’epoca a componenti CGIL) votarono compatti (80% degli aventi diritto) per i candidati CISL.

Rammarica che rappresentanti della prima confederazione sindacale del Paese, che si è sempre erta a difensore della democrazia sindacale e che ha sottoscritto con le altre confederazioni  un corposo accordo interconfederale (il cosiddetto “Testo Unico sulla rappresentanza” del gennaio 2014) per disciplinare minutamente le modalità di costituzione delle RSU e riconoscerle come unico attore negoziale a livello aziendale, qualifichi poi negli atti del procedimento e sulla stampa gli accordi sindacali stipulati dalla RSU regolarmente eletta come “accordi separati”, i firmatari come “sindacato di comodo” e i testi negoziali prodotti come “illegittimi”.

Sarà un gran giorno per le relazioni industriali nel nostro Paese quando tutti gli attori avranno acquisito che il consenso non è dato per grazia,  consuetudine storica o zolla geopolitica, ma va ogni giorno conquistato con la leale azione a tutela dei propri rappresentati.

08
Feb

Gianluca Sibani su 7Gold interviene a “AriaPulita – Pensioni. L’esperto risponde.”

L’avv. Gianluca Sibani intervistato sulle questioni previdenziali di attualità, ospite della rubrica “Pensioni. L’esperto risponde” nel programma mattutino “AriaPulita” trasmesso dall’emittente televisiva emiliana 7Gold: la tormentata vicenda giudiziaria della normativa  in materia di rivalutazione delle pensioni, le proposte di modifica della Legge Fornero, i quesiti degli ascoltatori. Andato in onda l’8-02-2017, è visibile QUI sul canale Youtube dell’emittente televisiva (durata 16’16”)

27
Gen

Procedimento disciplinare: malattia e audizione difensiva, un rapporto tormentato.

Nel procedimento disciplinare il lavoratore ha diritto, se lo richiede tempestivamente, all’audizione difensiva, che deve essere rinviata se il lavoratore in quel momento, per ragioni di salute, si trova nella impossibilità di parteciparvi. E’ onere del lavoratore documentare questa condizione con apposita  certificazione, non essendo sufficiente, per la diversità dei presupposti, l’ordinaria certificazione di malattia

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05
Mar

Dimissioni telematiche incombono

telepatiche

 

Da sabato 12 marzo 2016, salvo proroghe dell’ultim’ora, scatta l’obbligo della forma telematica, a pena di inefficacia, per le dimissioni e le risoluzioni consensuali (ex art. 26 DLgs 151/2015, essendo decorsi i 60 gg dall’entrata in vigore del DM attuativo MinLavoro 15-12-2015), forma che supera la convalida introdotta dalla L. 92/2012 e richiama la breve stagione della L. 188/2007. L’obiettivo dichiarato dalla delega (L. 183/2014, art. art. 1 comma 6 lett. g) : ”garantire data certa nonche’ l’autenticita’ della manifestazione di volonta’ della lavoratrice o del lavoratore in relazione alle dimissioni o alla risoluzione consensuale”) è sempre quello di combattere la piaga delle dimissioni in bianco (pare che l’ingegno nazionale avesse escogitato, per eludere le formalità di convalida della L. 92, la firma di foglio bianco all’altezza giusta per sovrastamparvi il modulo di ricevuta della comunicazione telematica…).
La norma  ha portata universale, escludendo unicamente il lavoro domestico (nonchè, secondo la Circolare MLPS 4 marzo 2016 n.12), il lavoro marittimo, il pubblico impiego e i recessi in costanza di prova) facendo salva soltanto la preesistente procedura ispettiva per la convalida da parte dei genitori ed affligge di radicale inefficacia la volontà dismissiva del lavoratore manifestata anche ritualmente in altre forme, delle quali non prevede alcun meccanismo di sanatoria o convalida ex post: introduce anzi uno jus poenitendi, esercitabile (con le medesime forme telematiche) nei sette giorni successivi.
E’ fatta salva l’efficacia solo delle volontà manifestate nelle sedi protette.
E’ ragionevole prevedere forti difficoltà di carattere pratico alla sua immediata ed universale recezione, a superare le quali non è di aiuto la persistente farraginosità della procedura per l’acquisizione delle credenziali per chi volesse procedere personalmente (incompatibile con una immediata manifestazione di volontà dismissiva, prevedendo addirittura una fase “postale”), o l’elencazione tassativa degli intermediari abilitati (soggetti che presenteranno comprensibilmente limiti all’immediata ed universale accessibilità).

Inoltre, all di là degli aspetti pratici, il sistema appare lacunoso anche sul piano formale: dal lato del lavoratore, va evidenziato che il “modulo” (rectius schermata, essendo smaterializzato) previsto dal DM è del tutto scarno, limitandosi alle generalità delle parti e all’indicazione della data di voluta cessazione del rapporto; manca quindi qualsiasi possibilità (non è nemmeno presente un campo per annotazioni a testo libero) di invocazione dell’eventuale giusta causa di recesso: con serie incertezze sulla portata dell’atto, sia sul piano civilistico (in ordine all’assetto degli obblighi di preavviso) che assistenziale (verifica della conformità della giusta causa invocata alle fattispecie che consentono l’accesso alla NASPI); non è chiaro nemmeno come possano regolarsi le parti (tranne ricorrere alla revoca e riemissione sic et simpliciter, che però stando all’art. 26 secondo comma cit. appare consentita soltanto “entro sette giorni dalla data di trasmissione del modulo”) nel caso non infrequente che eventi non previsti (quali l’insorgere di patologia durante il preavviso, o il verificarsi di una giusta causa di immediato recesso durante il corso dello stesso, o diversi accordi tra le parti per una riduzione o protrazione della sua durata) impongano la modifica della data indicata nella trasmissione originaria come cessazione del rapporto. Dal lato dei datori di lavoro poi, è prevedibile paventare una larga mole di dimissioni con le modalità previgenti, che, in quanto radicalmente inefficaci ed insuscettibili di convalida (qui il legislatore delegato, più che di eccesso di delega, sembra aver peccato di … difetto, laddove la 183 cit prevedeva anche di tenere “conto della necessita’ di assicurare la certezza della cessazione del rapporto nel caso di comportamento concludente in tal senso della lavoratrice o del lavoratore”) esporranno il datore di lavoro all’alternativa tra tenere quiescente un rapporto di lavoro nella non breve attesa che si formi il comportamento concludente, o avviarsi ad un procedimento disciplinare espulsivo, sobbarcandosene le insidie procedurali ed i costi (tra cui il maxicontributo NASPI).

Appare anche illogicamente riduttivo aver escluso i legali (e tanto più gli specialisti) dal novero degli intermediari abilitati. Tale esclusione, unita alla rigidità della struttura della comunicazione come prevista, precluderà modalità di assistenza professionale che fino ad oggi erano prassi efficace, quali il formare la comunicazione di dimissioni per giusta causa da parte del legale con adesione del lavoratore, il che consentiva un immediato intervento del difensore, il dettaglio delle ragioni del recesso e magari la contestuale formulazione di altre connesse rivendicazioni.

Confidiamo che il percorso attuativo consenta di rimuovere quanto prima, anche cogliendo gli spazi di prossimo completamento della delega, le criticità evidenziate.
15
Set

Genova 18/20 settembre 2014: il convegno nazionale AGI

slide1“Quali regole per quali lavori. Il riordino dei modelli di contratto di lavoro tra flessibilità e garanzia”. Negli ex Magazzini del Cotone sul Porto Antico, gli Avvocati Giuslavoristi Italiani analizzano le forme giuridiche che la collaborazione può assumere nel nostro Paese, esaminando le riforme in cantiere (“jobs act”).
Quasi 500 colleghi specialisti da tutta Italia, 28 ore di lavori, oltre 40 relatori ed esperti, diretta streaming e social, radiodiffusione: senza dubbio il più robusto sforzo di riflessione sul tema, per quantità e qualità, che sia mai stato prodotto. Grazie a tutti gli amici che hanno collaborato nel comitato organizzatore. Dettagli del programma e adesione sul sito dedicato.

Renzo Cristiani

17
Apr

Renzo Cristiani chiamato a dirigere AGI – Avvocati Giuslavoristi Italiani

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L’AGI (Associazione Giuslavoristi Italiani) è ormai un pezzo ultradecennale della mia vita professionale ed, inevitabilmente personale. Diversi anni fa, alcuni avvocati lavoristi, a Milano e a Bologna, spinti dall’intuizione di fondo  sul valore della specializzazione della professione forense (consultereste un odontoiatra per un problema cardiaco?), specializzazione che è stata finalmente riconosciuta dalla legge alla fine dell’anno scorso, decisero di costituirsi in associazione, per promuovere la formazione specialistica della categoria e battersi per il miglioramento della Giustizia del Lavoro nel ns. Paese. Sono stato tra i fondatori in Emilia Romagna, da alcuni anni Presidente a livello regionale.  Nel marzo scorso, il Consiglio Esecutivo Nazionale ha ritenuto di chiamarmi a ricoprire la carica di Direttore generale dell’Associazione

Ogni tanto, tra colleghi ormai vecchi amici, ci chiediamo chi ce lo fa fare… sottrarre, da una professione già pervasiva, ulteriore tempo agli affetti famigliari e a sé stessi; ma l’istintivo desiderio di contribuire a migliorare le cose (o almeno a battersi perché non peggiorino) mi sono ormai convinto faccia parte della natura umana, come sanno i milioni di cittadini operanti nel volontariato nel nostro Paese.

Nonostante l’Associazione sia ormai adulta e autorevole, contando oltre 1500 avvocati specialisti in Diritto del Lavoro, sindacale e previdenziale in tutte le regioni del paese, promuovendo da diversi anni una severa Scuola biennale di Alta Formazione in Diritto del Lavoro per i giovani colleghi, organizzando centinaia di ore all’anno di convegni e seminari di aggiornamento, mantenendo una presenza sul web (www.giuslavoristi.it) frequentata e vivace, molta strada si può ancora percorrere nella direzione di supportare professionisti preparati, competenti, corretti, in grado di essere vera risorsa per i lavoratori e i datori di lavoro chiamati a confrontarsi con un assetto normativo in continua e tumultuosa evoluzione. Non toccherà a me giudicare se sarò stato all’altezza dell’incarico: posso solo confidare nell’aiuto degli altri colleghi e assicurare il mio impegno.

Renzo Cristiani

27
Dic

Licenziato per Natale?

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Può accadere di essere licenziati per riduzione di personale alla vigilia delle festività di fine anno; anzi per molte ragioni è in questo periodo, quasi quanto in quello che precede le ferie estive, che si concentrano gran parte dei recessi datoriali.

E così capita di ritrovarsi, il 20 di dicembre, ad ascoltare le contrite parole di un responsabile delle Risorse Umane che ti consegna la lettera e ti invita a ritirare immediatamente i tuoi effetti personali dalla scrivania o dall’armadietto.

Ovviamente, dal punto di vista dell’impresa ciò ha a che fare con la volontà di attuare entro l’anno decisioni di risparmio sui costi magari fino ad allora rinviate sperando di poterle evitare: ma dal punto di vista del lavoratore sembra aggiungere al trauma un pizzico di malignità.

Tra l’altro, poiché la malattia che insorga durante lo svolgimento del periodo di preavviso lo interrompe posticipando la conclusione del rapporto,  le imprese il più delle volte ad evitare malattie diplomatiche ed il trascinamento sine die del rapporto, preferiscono far cessare il lavoro immediatamente e liquidare l’indennità sostitutiva, il che equivale ad essere espulsi su due piedi.

Che fare? Ecco alcune indicazioni,   nell’attesa di riuscire a trovare il tuo sindacalista o di vedere il tuo avvocato:

FIRMARE O NON FIRMARE?

1. se la lettera ti viene offerta a mani, non rifiutarla: ritirala, tanto l’offerta davanti a testimoni vale consegna; quantomeno se ce l’avrai sarai in grado di replicare appropriatamente;

2. il licenziamento, anche il più illegittimo, è provvisoriamente efficace: opporti alla richiesta di allontanamento dal luogo di lavoro o non riconsegnare i beni aziendali che hai in uso (chiavi, autovettura) è fonte solo di inutili strascichi a tuo danno (appropriazione indebita);

3. astieniti nel modo più assoluto dal danneggiare o trafugare beni o dati aziendali: se hai dati personali su device aziendali (cosa frequente, ma che si dovrebbe cercare di evitare), chiedi di poterli immediatamente cancellare e/o copiare assieme a un tecnico dell’azienda;

4. firma la lettera soltanto “per ricevuta”; se sono presenti, già predisposte, altre clausole o dichiarazioni (“per ricevuta e accettazione” o altre formule di quietanza a saldo o liberatoria) sul cui contenuto sei incerto, cancella la parte che non condividi, o semplicemente manoscrivi, in aggiunta alla tua firma, l’espressione “con riserva”;

…E SE MI AMMALO?

5. “ammalarsi” dopo aver ricevuto la lettera (o dopo aver rifiutato di riceverla), se il licenziamento è immediato con preavviso pagato – o se si tratta della lettera di preavviso  e avvio conciliazione obbligatoria di cui alla procedura “Fornero” (art. 7 L. 604/66) – è inutile a differirne l’efficacia; se non stai bene, è tuo diritto ricorrere alle cure del tuo medico di base; se sei tra coloro la cui indennità di malattia è anche a carico INPS (ad es. settore commercio e turismo, o operaio dell’industria) avrai diritto, facendo domanda, alla parte di indennità a carico dell’Istituto; solo se al momento della ricezione della lettera sei già ammalato, l’efficacia del licenziamento resta sospesa fino alla fine della malattia, salvo superamento del periodo di comporto.

…ALMENO, I MIEI SOLDI?

6. il licenziamento ovviamente non incide sul tuo diritto alle competenze retributive: quelle del mese (o frazione) in corso al momento in cui il rapporto si risolve ti dovranno essere erogate con le modalità e alla scadenza abituale; ricorda che se la frazione lavorata è inferiore a 15 gg, per quel mese non maturi il rateo di mensilità aggiuntive, ferie e permessi, ma che quanto maturato a tale titolo ti deve essere erogato assieme all’ultimo stipendio;

7. se il tuo TFR è accantonato presso un Fondo di Previdenza complementare o presso il Fondo di Tesoreria dell’INPS, ricorda di formulare domanda di liquidazione; tutte le domande all’INPS devono essere inoltrate per via telematica: se non sei accreditato, puoi rivolgerti gratuitamente ad un Patronato;

8. se il tuo TFR è (in tutto o in parte) in azienda, è quest’ultima a dovertelo liquidare, senza che tu debba chiederlo. Siccome il calcolo esatto della rivalutazione di quanto accantonato richiede l’applicazione di un indice emesso dall’ISTAT il 12 del mese successivo, le imprese in genere fanno elaborare il cedolino con il TFR assieme a quelli del mese successivo alla fine del rapporto: se quindi sei stato licenziato con effetto al 20-12-2013 e il giorno di paga in azienda è il 10, riceverai il TFR il 10 febbraio 2014. Il TFR, dal punto di vista fiscale, non si cumula con le retribuzioni, ma viene tassato con una aliquota a sé stante (c.d. “tassazione separata”): non dovrai inserirlo nella denuncia dei redditi, e se non hai avuto nel biennio altri redditi, non dovrai altro all’erario oltre alla ritenuta alla fonte che opera il datore di lavoro al momento del pagamento. Assieme al TFR, se ti spetta, tassata nello stesso modo, ti sarà liquidata l’indennità sostitutiva di preavviso. Se non dovessi ricevere quanto dovuto a queste scadenze, attivati prontamente per via legale (decreto ingiuntivo); se dovessi ricevere proposte o comunicazioni di pagamento differito e/o rateale, sottoponile prima di rispondere ad un consulente qualificato;

MI SPETTA LA DISOCCUPAZIONE?

9. Se lavori da almeno due anni e negli ultimi due anni hai lavorato almeno un anno (52 settimane) quest’anno ti spetta l’ASPI (Assicurazione Sociale per l’impiego) per 8 mesi (12 se hai compiuto 50 anni, 15 se ne hai compiuti 55).

10 . l’importo è aggiornato ogni anno, e i valori 2014 non sono ancora noti: nel 2014. A valori 2013, spetta per i primi 6 mesi il 75% della retribuzione media fino a € 1.180 e il 25% dell’eccedenza; in ogni caso l’indennità non può superare un massimale che per il 2013 era pari ad  € 959,22 lordi, aumentato a 1.152,90 per chi aveva retribuzioni superiori a € 2.075,21; l’importo viene ridotto del 15% dopo i primi sei mesi e di un ulteriore 15% dopo altri sei mesi.

11. per il periodo di godimento avrai copertura figurativa dei contributi a fini pensionistici, calcolata sulla media retributiva del biennio precedente

12. il trattamento ti spetta dall’ottavo giorno successivo alla cessazione della copertura; sei sei stato licenziato con preavviso, quindi, dall’ottavo giorno dopo la cessazione; se hai diritto all’indennità sostitutiva di preavviso, dall’ottavo giorno del periodo successivo alla fine del rapporto coperto dall’indennità sostitutiva (ad esempio, se sei stato licenziato il 20 dicembre 2013 con diritto ad indennità sostitutiva di preavviso della durata di due mesi dalla fine del mese di licenziamento, l’indennità ti spetta  dall’8 marzo 2014) ;

13. dal giorno in cui ne avresti diritto hai due mesi per fare domanda, che non è retroattiva (quindi, se fai domanda 36 gg dopo il licenziamento, perdi 4 settimane di indennità e di copertura figurativa; se sei stato licenziato con preavviso il 20 dicembre 2013 – quindi avresti diritto all’indennità dal 28 dicembre 2013 – se non fai domanda entro il 28 febbraio 2014, perdi l’intero diritto)

14. ovviamente, se trovi un altro lavoro, il trattamento si sospende; puoi riattivarlo se ricadi in disoccupazione entro 6 mesi;

15. da quest’anno, se durante la disoccupazione dimostri che ti avvii ad una attività autonoma, puoi chiedere la liquidazione anticipata dell’indennità (per la parte ancora da godere) in unica soluzione;

16. da quest’anno, chi ti assume dalla disoccupazione a tempo indeterminato può avere uno sgravio contributivo pari al 50% della tua residua indennità;

17. per fare la domanda (alla tua INPS di residenza e solo in telematico, quindi come dicevamo, se non sei accreditato puoi rivolgerti ad un Patronato) devi prima risultare disoccupato in cerca di occupazione, iscrivendoti al Centro per l’Impiego di tua residenza

POSSO IMPUGNARE IL LICENZIAMENTO?

18. se ritieni che il tuo licenziamento non sia giusto, puoi  reagire legalmente

19. ogni licenziamento deve essere in forma scritta. Se ti intimano di andartene oralmente, reagisci subito con l’aiuto di un esperto: se non lo fai, potrebbero affermare che sei stato tu ad andartene, e licenziarti per giusta causa per abbandono del posto di lavoro!

19. ricorda che se hai presentato avventatamente, magari perché ti hanno fatto pressioni, le tue dimissioni, o se il datore di lavoro ha utilizzato dimissioni in bianco che ti aveva fatto firmare al momento dell’assunzione, puoi rifiutare di convalidarle, e a questo punto hai diritto a riprendere il lavoro;

20. se la tua azienda non è piccola (occupa più di 15 dipendenti nel comune dove è la tua sede di lavoro, e/o più di 60 in tutto) prima di licenziarti per ragioni economiche deve attivare un tentativo di conciliazione presso l’apposita Commissione a partecipazione sindacale insediata presso ciascuna Direzione Territoriale del Ministero del Lavoro: se ricevi dall’azienda questa lettera, rivolgiti subito ad un consulente qualificato, per farti assistere durante la procedura: la Commissione ti convoca in un termine molto breve (sette giorni) e dovrai essere preparato;

21. se la tua azienda, pur superando le dimensioni di cui sopra, Ti licenzia per valide ragioni economiche, ma senza attivare la procedura, puoi far valere questo vizio  e ottenere un indennizzo da 6 a 12 mensilità;

22. se l’azienda ti licenzia per un giustificato motivo oggettivo di cui si accerta che non sussistono gli estremi, può essere tenuta a corrisponderti una indennità da 12 a 24 mensilità;

23. se il tuo datore di lavoro non raggiunge le dimensioni occupazionali di cui sopra, non è tenuto a promuovere il tentativo di conciliazione prima di licenziarti, e se risulta che non c’erano gli estremi del giustificato motivo che ha invocato, ti spetta una indennità, ma soltanto tra 2,5 e 6 mensilità;

24. in tutti i casi, per far valere le tue ragioni, devi impugnare il licenziamento entro 60 giorni da quando hai ricevuto il provvedimento (quindi, se stai lavorando un preavviso molto lungo, devi farlo mentre sei ancora in forza!). Ricorda che se non definisci rapidamente la vertenza con un accordo, hai soltanto 180 giorni da quando il Tuo datore di lavoro ha ricevuto la tua raccomandata di impugnazione per ricorrere al Giudice o a un Collegio di conciliazione e/o arbitrato. Il mancato rispetto di anche uno solo di questi termini ti priva di ogni possibilità di azione.

NON CREDO DI FARCELA…

25. perdere il lavoro incolpevolmente è un trauma (per Natale, poi…)

26. non vegognarti: è accaduto, ma non è colpa tua (di questi tempi, poi…)

27. chiedi aiuto: cercar lavoro è un lavoro; se non sei sicuro di saperlo fare al meglio, fatti aiutare da esperti

28. attivati subito per ottenere le tutele degli ammortizzatori sociali

29. non lasciar crescere l’edera sui tuoi diritti: fai valutare subito la situazione da un esperto di tua fiducia, e reagisci immediatamente se vi sono illegalità

30.  abbiamo tralasciato intenzionalmente tanti dettagli e riferimenti tecnici, ed evitato di affrontare tanti altri aspetti collegati (la crisi e il fallimento della Tua impresa, per esempio; altre forme di licenziamento: disciplinare, discriminatorio…; le particolarità dei diversi settori e contratti collettivi); ricorda inoltre che le norme, la prassi amministrativa e l’interpretazione della giurisprudenza si modificano continuamente, e se leggi queste righe tempo dopo la loro redazione, è tuo onere verificare che le cose non siano cambiate nel frattempo. Insomma, non possiamo sostituire l’aiuto di un esperto sul tuo caso specifico. Volevamo solo farti gli auguri… di  Natali migliori.