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04
Ago

“DECRETO CALDO”: la circolare INPS

E’ stata pubblicata ieri 3 agosto 2023 la Circolare INPS (n. 73) attuativa del DL 98/2023

La norma prevede :

  • per le attività lavorative del periodo luglio-dicembre 2023, la neutralizzazione, ai fini del calcolo dei limiti di durata massima di cassa integrazione ordinaria, dei periodi oggetto di trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO) per eventi oggettivamente non evitabili (EONE) quali le eccezionali emergenze climatiche, estendendo anche al settore edile, lapideo e delle escavazioni, lo strumento già operante per altri settori;
  • la possibilità di ricorrere al trattamento d’integrazione salariale agricola (CISOA) a seguito di eccezionali eventi climatici, per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo intercorrente dalla data di entrata in vigore del decreto fino al 31 dicembre 2023, anche in caso di riduzione dell’orario di lavoro, non conteggiando detti periodi di trattamento ai fini del raggiungimento della durata massima di 90 giornate l’anno stabilita dalla vigente normativa;
  • che i Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e della salute favoriscano la sottoscrizione di intese tra organizzazioni datoriali e sindacali per l’adozione di linee-guida e procedure concordate ai fini dell’attuazione delle previsioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, potendo recepire dette intese con proprio decreto.

Il DLgs citato si pone in continuità con la disciplina già vigente in materia di Cassa Integrazione per eventi oggettivamente non evitabili (EONE), richiamata di recente dall’INPS, con il Messaggio 2729 del 20 luglio scorso, nel quale si rammenta che in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa in conseguenza delle elevate temperature, superiori a 35° o inferiori ma percepite come superiori a causa del tasso di umidità, vi è il riconoscimento del trattamento di integrazione salariale inserendo la causale “eventi meteo”. 

L’accesso è possibile anche per lavorazioni al chiuso, qualora non si possa beneficiare di sistemi di ventilazione o raffreddamento (per circostanze imprevedibili e non imputabili al datore di lavoro e non sia possibile l’attuazione di ulteriori misure organizzative, come il ricorso al lavoro agile / smart working).

A prescindere dalle condizioni meteo, l’accesso è possibile in tutti i casi in cui le sospensioni/riduzioni siano disposte dal datore di lavoro su indicazione del responsabile della sicurezza  per cause riconducibili alle temperature eccessive rilevate sul luogo di lavoro.

Il ricorso all’ammortizzatore sociale per “eventi meteo” è consentito anche con riferimento ai datori di lavoro tutelati dal FIS e dai Fondi di solidarietà bilaterali ex art. 26 e 40 D.lgs 148/2015.

06
Lug
04
Lug

entra in vigore la riforma dei contratti a termine avviata dal Decreto lavoro

4 luglio 2023 in Italia: non l’Independence Day, ma la data di entrata in vigore della Legge 85 del 3 luglio 2023 di conversione con modificazioni, del cosiddetto “Decreto Lavoro”, numero 48 del 4 maggio 2023

  • COSA CAMBIA?

Sostanzialmente, per un anno, fino al 30 aprile 2024, viene sbloccata la possibilità di avere contratti a termine di durata superiore ai 12 mesi.

  • COM’ERA?

Fino a ieri (dopo la stretta portata cinque anni fa dal Decreto Dignità) era possibile un solo contratto di durata complessiva di 12 mesi comprese le proroghe, che non potevano essere comunque più di quattro. 

I limiti riguardano il rapporto tra lo stesso datore e lo stesso lavoratore, sulle stesse mansioni e non si applicano alle successioni di rapporti stagionali

Andare oltre i 12 mesi e raggiungere la soglia dei 24 era di fatto lecito solo per ragioni sostitutive, dato il carattere “impossibile” delle causali che erano richieste

  • IL RINVIO ALLA CONTRATTAZIONE

il Decreto Lavoro sopprime le causali del Decreto Dignità e le sostituisce con un rinvio a cascata: o alle causali che saranno previste dai contratti collettivi stipulati tra le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; o ai contratti collettivi comunque applicati in azienda

  • LA DEROGA FINO AL 30 APRILE 2024

in ogni caso, fino al 30 aprile 2024, il superamento della soglia dei 12 mesi fino a quella dei 24 mesi sarà possibile anche “per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti”, cioè direttamente dal datore di lavoro e dal lavoratore: è una formulazione che riecheggia quella del vecchio “causalone” e che, come la precedente, potrà generare contenzioso interpretativo

APERTURA ANCHE AI “RINNOVI”

è considerato “rinnovo” un nuovo contratto a termine tra le stesse parti per le medesime mansioni, separato dal precedente da uno stacco, diversamente dalla proroga, che è la prosecuzione senza interruzioni oltre il termine originario

La legge di conversione consente, con effetto quindi da oggi 4 luglio, di superare i 12 mesi e raggiungere i 24 (in presenza anche soltanto di accordo individuale sul “causalone”) non solo prorogando un contratto a termine in corso, ma anche stipulandone uno nuovo  – quindi un “rinnovo” – con un ex dipendente che aveva già lavorato a termine per noi con le stesse mansioni per meno di 24 mesi complessivi.

E VOI COSA NE PENSATE?

Il superamento della causali “impossibili”, cioè in sostanza la rimozione della impossibilità di proseguire rapporti fino ai 24 mesi, così come il rinvio alla flessibilità governata dalla contrattazione collettiva, appare un riequilibrio di buon senso. L’apertura alla deroga individuale si presta ad abusi, dilatando la acausalità di fatto a tutti i 24 mesi e introducendo elementi di incertezza e contenzioso. E’ una apertura temporanea, ma non siamo nuovi a proroghe. Inoltre lo stesso decreto (con gli sgravi concessi al lavoro stagionale nel turismo) riconosce che ormai il mercato del lavoro in molti settori ha cambiato segno, e soffre di una carenza di manodopera ormai cronica, che non richiede certo misure di emergenza per favorire l’occupazione a tutti i costi, anche precaria.

In ogni caso si conferma che la materia del tempo determinato è tra i temi del diritto del lavoro, tra le più “politicamente sensibili” e quindi tra quelle destinate ad essere oggetto di modifica ad ogni cambio di orientamento.

15
Giu

Decreto alluvione: arriva la CIG

Dal 15-06-2023, secondo la Circolare 53 dell’8 giugno scorso, l’INPS è pronta per ricevere i flussi con i dati relativi all’ammortizzatore sociale “unico” emergenziale istituito con il cosiddetto “Decreto alluvione” in Gazzetta dal 1 giugno DL 61/2023 (“Interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali”)

Contiene le prime misure a sostegno dei territori colpiti dalle alluvioni del mese scorso.

Elenchiamo in fondo le località della Regione Emilia-Romagna cui la misura si applicano, schematizzando di seguito questa e le altre misure del decreto che toccano il mondo del lavoro

L’art. 1 dispone la SOSPENSIONE DEI TERMINI

  • ai SOGGETTI “che, alla data del 1°  maggio  2023,  avevano  la residenza ovvero la sede legale o la  sede  operativa  nei  territori  indicati
  • dei termini in SCADENZA “nel  periodo  dal  1°maggio 2023 al 31 agosto 2023

per i VERSAMENTI 

  • tributari”;
  • compresi quelli “delle ritenute alla fonte…operate … in qualita’ di sostituti d’imposta”, e delle “trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche
  • nonchè dei “versamenti, tributari e non, derivanti dalle  cartelle  di  pagamento emesse dagli agenti della  riscossione
  • e di quelli “relativi agli adempimenti e ai  versamenti  dei  contributi previdenziali  e  assistenziali  e  dei  premi  per   l’assicurazione obbligatoria”;

e per gli ADEMPIMENTI (“nel medesimo  periodo,   non   trovano  applicazione   le   disposizioni sanzionatorie”)

  • tributari
  • e “relativi ai rapporti di lavoro, verso  le  amministrazioni  pubbliche

previsti 

  • a  carico  di  datori  di  lavoro”   MA ANCHE
  • di  professionisti,  di consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o  operino nei territori indicati” ,
  • anche per conto di aziende  e clienti non operanti nei predetti  territori.”

con differimento:

  • i versamenti correnti sospesi possono essere effettuati entro il 28-11-2023
  • il termine dei versamenti esattoriali si allunga dei 123 gg di sospensione

L’art. 2 sospende inoltre i termini di prescrizione e decadenza :

“il  decorso  dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione  ed eccezione e’ sospeso dal 1° maggio 2023 fino al  31  luglio  2023

non solo ai soggetti residenti (o aventi sede) nei territori colpiti, ma anche a coloro che “esercitavano  la  propria  attivita’  lavorativa,  produttiva  o   di funzione nei territori  indicati”.

Il meccanismo applicato è il seguente:

  • il termine che ha iniziato a decorrere prima “riprende a decorrere dalla fine del periodo di  sospensione
  • Ove  il decorso abbia inizio durante  il  periodo  di  sospensione,  l’inizio stesso e’ differito alla fine  del  periodo
  • Quando  il  termine  e’ computato a ritroso e ricade in tutto  o  in  parte  nel  periodo  di sospensione, e’ differita… l’attivita’ da cui  decorre  il termine in modo da consentirne il rispetto.

Quindi, ad esempio, un lavoratore licenziato il 20 aprile vedrà il termine decadenziale di 60 gg per l’impugnazione scadere il 19 settembre (invece che il 19 giugno).

Il provvedimento prevede la sospensione (da maggio ad agosto) anche di tutti i termini nei procedimenti amministrativi, senza esclusione, vi è motivo di ritenere, anche per i termini assegnati nell’ambito dei procedimenti ispettivi del lavoro.

L’ammortizzatore sociale con cui abbiamo esordito è istituito dall’art. 7

DESTINATARI sono i “lavoratori subordinati del settore privato che, alla data del 1° maggio 2023,

  • risiedono o
  • sono domiciliati ovvero  
  • lavorano  presso un’impresa che ha sede legale  od  operativa  in  uno dei  territori”

e 

 “che  sono  impossibilitati  a  prestare attivita’ lavorativa

O

ai  lavoratori  privati dipendenti, …ove residenti o domiciliati nei medesimi territorI” “impossibilitati in tutto o in parte a recarsi al  lavoro a seguito degli eventi straordinari emergenziali

La norma precisa che “L’impossibilita’ di recarsi al lavoro… deve essere  collegata 

  • a  un  provvedimento …connesso  all’evento  straordinario  emergenziale, 
  • alla interruzione o impraticabilita’ delle  vie  di  comunicazione  ovvero
  • alla  inutilizzabilita’  dei  mezzi   di   trasporto,  ovvero  
  • alla inagibilita’  della  abitazione  di  residenza  o  domicilio,  
  • alle condizioni di salute di familiari conviventi, ovvero 
  • ad ulteriori avvenimenti che abbiano richiesto la presenza del lavoratore in luogo diverso  da  quello  di  lavoro, tutti ricollegabili all’evento straordinario ed  emergenziale

La disposizione della norma primaria (“Tali condizioni devono essere adeguatamente documentate“) è colmata dalla Circolare, che al punto 5.2 precisa che:

  • la domanda deve essere presentata sempre dal datore di lavoro, anche quando l’ammortizzatore sia richiesto per una delle impossibilità “soggettive ” del lavoratore sopra elencate;
  • nel qual caso il datore richiedente dovrà acquisire e conservare una autocertificazione del lavoratore interessato

L’ammortizzatore può essere usufruito

  • entro il limite temporale del 31 agosto  2023

 “ferme  restando  le  durate  massime … 

  • di 90 giornate per impedimento oggettivo aziendale
  • di 15 giornate per impedimento soggettivo del lavoratore 

Ritengo che i due limiti siano cumulabili, cioè che ad esempio un lavoratore che sia stato in ammortizzatore per tutto il periodo massimo consentito di 90 gg per sospensione dell’attività aziendale, possa prorogare (o riprendere, purchè entro il 31-08) l’assenza ove siano ancora presenti ragioni “soggettive” (ad esempio la persistente inagibilità della propria abitazione).

L’istituto emergenziale condivide con gli altri ammortizzatori ordinari gli importi, i massimali e la copertura figurativa; se ne discosta perchè non è prevista alcuna formalità procedurale (la consultazione sindacale, ad esempio, anche se la Circolare – ma non il decreto – caldeggia almeno “un’informativa”); nè – si deve ritenere – il termine (ordinariamente previsto per le domande di Cassa, cioè la fine del mese successivo a quello di godimento – si sottrae alla sospensione dei termini introdotta dalla norma primaria: tant’è che la circolare ne chiede il rispetto, ma come raccomandazione a scopo organizzativa, costretta a confermare che non si incorre in difetto in alcuna decadenza.

L’Istituto, con la Circolare, si preoccupa però di raccomandare ai datori che hanno in corso del periodo ammortizzatori ad altro titolo e vogliano giovarsi – per comprensibili ragioni di massimale e data l’alternatività tassativa tra gli strumenti – di quello emergenziale, di comunicare immediatamente la sospensione dell’ammortizzatore in corso e il “passaggio” a quello emergenziale.

L’ultima particolarità rispetto agli strumenti ordinari (che viene da pensare sia stata prevista – essendo un vincolo, e non una facoltà – più a scopo antileusivo e di risparmio di spesa che per agevolare la liquidità delle imprese) è che l’erogazione è possibile solo in forma diretta da parte dell’INPS: non è cioè ammessa (nemmeno come facoltà) l’anticipazione e successivo conguaglio da parte del datore.

Secondo ripetuta consuetudine, è presente il vieto strumento del contingentamento della spesa (fino al massimo di 620 milioni di Euro) che costringe la Circolare a ipotizzare il mancato accoglimento delle domande che pervengano a massimale raggiunto…trasformando la giornata di oggi in un mesto click day; confidiamo nella forza dei territori colpiti perchè non accada.

Elenco delle località della Regione Emilia-Romagna ammesse alle misure:

  • FE ARGENTA: Campotto e Lavezzola
  • BO BOLOGNA: Paleotto
  • BO BORGO TOSSIGNANO: tutto il territorio comunale
  • BO BUDRIO: Prunaro, Vedrana e Vigorso
  • BO CASALFIUMANESE: tutto il territorio comunale
  • BO CASTEL DEL RIO: tutto il territorio comunale
  • BO CASTEL GUELFO DI BOLOGNA: capoluogo ovest
  • BO CASTEL MAGGIORE: Castello
  • BO CASTEL SAN PIETRO TERME: Gaiana e Montecalderaro, Molinonovo e Gallo Bolognese, capoluogo parco Lungo Sillaro
  • BO CASTENASO: Fiesso, Laghetti Madonna di Castenaso, XXV Aprile
  • BO DOZZA: limitatamente al capoluogo
  • BO FONTANELICE: tutto il territorio comunale
  • BO IMOLA: San Prospero, Giardino, Spazzate Sassatelli, Sasso Morelli, Montecatone, Ponticelli, Pieve di Sant’Andrea, Sesto Imolese, Ponte Massa, Tremonti, Autodromo Codrignanese
  • BO LOIANO: tutto il territorio comunale
  • BO MEDICINA: Villa Fontana, Sant’Antonio, Portonovo, Fiorentina, Buda, Fossatone, Crocetta, Fantuzza, Ganzanigo, San Martino, Via Nuova
  • BO MOLINELLA: Selva Malvezzi e San Martino in Argine
  • BO MONGHIDORO: tutto il territorio comunale
  • BO MONTE SAN PIETRO: Monte San Giovanni, Calderino, Loghetto, Amola
  • BO MONTERENZIO: tutto il territorio comunale
  • BO MONZUNO: tutto il territorio comunale
  • BO MORDANO: tutto il territorio comunale
  • BO OZZANO DELL’EMILIA: Quaderna zona industriale, Ciagniano, Settefonti, Montearmato, Ca’ del Rio, Molino del Grillo, Noce Mercatale
  • BO PIANORO: Paleotto, Botteghino e Livergnano
  • BO SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO: Bacucco, Ca’ Nova Galeazzi e Molino della Valle
  • BO SAN LAZZARO DI SAVENA: Ponticella, Farneto, Pizzocalbo, Borgatella di Idice e Cicogna
  • BO SASSO MARCONI: Mongardino e Tignano
  • BO VALSAMOGGIA: Savigno, Monteveglio e Castello di Serravalle
  • FC BAGNO DI ROMAGNA: tutto il territorio comunale
  • FC BERTINORO: tutto il territorio comunale
  • FC BORGHI: tutto il territorio comunale
  • FC CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE: tutto il territorio comunale
  • FC CESENA: tutto il territorio comunale
  • FC CESENATICO: tutto il territorio comunale
  • FC CIVITELLA DI ROMAGNA: tutto il territorio comunale
  • FC DOVADOLA: tutto il territorio comunale
  • FC FORLI’: tutto il territorio comunale
  • FC FORLIMPOPOLI: tutto il territorio comunale
  • FC GALEATA: tutto il territorio comunale
  • FC GAMBETTOLA: tutto il territorio comunale
  • FC GATTEO: tutto il territorio comunale
  • FC LONGIANO: tutto il territorio comunale
  • FC MELDOLA: tutto il territorio comunale
  • FC MERCATO SARACENO: tutto il territorio comunale
  • FC MODIGLIANA: tutto il territorio comunale
  • FC MONTIANO: tutto il territorio comunale
  • FC PORTICO E SAN BENEDETTO: tutto il territorio comunale
  • FC PREDAPPIO: tutto il territorio comunale
  • FC PREMILCUORE: tutto il territorio comunale
  • FC ROCCA SAN CASCIANO: tutto il territorio comunale
  • FC RONCOFREDDO: tutto il territorio comunale
  • FC SAN MAURO PASCOLI: tutto il territorio comunale
  • FC SANTA SOFIA: tutto il territorio comunale
  • FC SARSINA: tutto il territorio comunale
  • FC SAVIGNANO SUL RUBICONE: tutto il territorio comunale
  • FC SOGLIANO AL RUBICONE. tutto il territorio comunale
  • FC TREDOZIO: tutto il territorio comunale
  • FC VERGHERETO: tutto il territorio comunale
  • RA ALFONSINE: tutto il territorio comunale
  • RA BAGNACAVALLO: tutto il territorio comunale
  • RA BAGNARA DI ROMAGNA: tutto il territorio comunale
  • RA BRISIGHELLA: tutto il territorio comunale
  • RA CASOLA VALSENIO: tutto il territorio comunale
  • RA CASTEL BOLOGNESE: tutto il territorio comunale
  • RA CERVIA: tutto il territorio comunale
  • RA CONSELICE: tutto il territorio comunale
  • RA COTIGNOLA: tutto il territorio comunale
  • RA FAENZA: tutto il territorio comunale
  • RA FUSIGNANO: tutto il territorio comunale
  • RA LUGO: tutto il territorio comunale
  • RA MASSA LOMBARDA: tutto il territorio comunale
  • RA RAVENNA: tutto il territorio comunale
  • RA RIOLO TERME: tutto il territorio comunale
  • RA RUSSI: tutto il territorio comunale
  • RA SANT’AGATA SUL SANTERNO: tutto il territorio comunale
  • RA SOLAROLO: tutto il territorio comunale
  • RN MONTESCUDO: tutto il territorio comunale
  • RN CASTELDELCI: tutto il territorio comunale
  • RN SANT’AGATA FELTRIA: tutto il territorio comunale
  • RN NOVAFELTRIA: tutto il territorio comunale
  • RN SAN LEO: tutto il territorio comunale
05
Mag

Il Decreto Lavoro da oggi è in vigore

Ritorna il causalone nei contratti a termine: il DL 48/2023 all’art. 24) supera le causali rigide introdotte dal Decreto Dignità.

Dopo i primi 12 mesi acausali e fino alla soglia dei 24 mesi  ne demanda l’individuazione alla contrattazione collettiva anche aziendale.

Per un anno dall’entrata in vigore (fino al 30-04-2024) consente comunque (in assenza di regolazione collettiva) il riferimento a “esigenze  di  natura  tecnica,  organizzativa   o produttiva individuate dalle parti”.

Prorogata anche per il 2023 (all’art. 40) l’innalzamento della soglia di esenzione dei fringe benefit e rimborsi bollette introdotta a fine 2022, ma solo per il lavoratore con figli a carico

22
Nov

novembre, piovono bonus!

L’esenzione fiscale e contributiva per i benefit e i rimborsi bollette sale a € 3.000,00.

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale telematica (nella notte di venerdì 18-11-2022 in tempo per la proroga del taglio delle accise, attuata con l’art. 2) è legge anche il Decreto “Aiuti quater” (DL 176/2022).

All’interno dell’art. 3 (“Misure di sostegno per fronteggiare il caro bollette” al decimo comma lett. b) viene ulteriormente alzata la soglia (già elevata a € 600 in agosto 2022 dall’ Aiuti bis, il DL 115/2022, con l’art. 12.1) entro la quale “limitatamente al periodo d’imposta 2022, in deroga a quanto previsto [dal TUIR], non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonche’ le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale“.

Ricordiamo che lo scenario tradizionale vede l’esenzione (contributiva e fiscale) solo dei “beni di modico valore” (cioè per un ammontare che non superi € 258,23 / Lire 500.000 all’anno: e’ stato derogato dalla normativa COVID che ha raddoppiato il tetto per il 2020 e 2021.

Nel corso del 2022 sono state introdotte “a raffica” ulteriori agevolazioni; le misure di quest’anno non sono motivate dall’emergenza sanitaria, ma dalla spinta inflattiva dei prezzi dell’energia per il conflitto russo/ucraino : la scelta del ricorso ai “bonus” viene motivata con l’obiettivo di non alimentare la spirale inflazionistica di cui in passato venivano incolpati i sistemi di adeguamento automatico delle retribuzioni (come la cosiddetta “scala mobile”).

Vediamo di capire meglio.

  • In luglio è stata riconosciuto il bonus di € 200 (previsto dal DL 50/22) per dipendenti con redditi fino a € 35.000.
  • Con lo stipendio di novembre, con la stessa modalità (riconoscimento automatico senza bisogno di domanda, da parte del datore di lavoro che conguaglia con i versamenti in F24) ma con soglia reddituale più bassa (stipendio di € 1.538/mese lordi, cioè praticamente 20.000 annui) sarà riconosciuto il bonus di € 150 del Aiuti ter (DL 144/2022 art. 18)

La norma prevede:

  • che l’importo spetti in misura fissa, anche per i dipendenti a tempo parziale;
  • che spetti anche a chi è assente senza retribuzione ma con contribuzione figurativa (CIG, maternità etc)
  • che spetti UNA SOLA VOLTA a chi ha più rapporti di lavoro e NON SPETTI (da parte del datore di lavoro) a chi lo riceverà già dall’INPS (in quanto titolare di pensione o assegno)

Il lavoratore non deve presentare una domanda, DEVE però presentare una dichiarazione (art. 18.1) in cui attesta che NON E’ titolare di trattamenti INPS; inoltre (siccome la circolare INPS, 116/2022, responsabilizza pro quota i datori di lavoro se un lavoratore riceve indebitamente più volte il bonus) questi potranno richiedere una dichiarazione in cui il lavoratore attesti che non ha altri rapporti di lavoro (o comunque che non richiederà il trattamento agli altri datori, se presenti).

  • Il Decreto “Ucraina bis” in marzo (DL 21/2022 art. 2) ha istituito il cosiddetto “bonus benzina”, cioè l’esenzione dal reddito per i “buoni benzina o analoghi titoli ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di carburanti, nel limite di euro 200 per lavoratore

Abbiamo quindi 5 interventi:

  • due bonus per i redditi medio bassi (a luglio e a novembre) e
  • tre interventi sulla soglia di esenzione dei benefit (che era tornata al livello tradizionale dopo la cessazione delle elevazioni nel biennio pandemico), soglia che è stata elevata per l’anno 2022
    • prima a 600 e
    • ora a 3.000 euro,
    • cui si aggiunge l’esenzione di 200 € per i buoni benzina.

L’utilizzo della medesima espressione(“bonus”) può indurre a confusione:

  • da un lato (con i due bonus di luglio e novembre per i redditi medio bassi) abbiamo erogazioni “dovute”, automatiche, a carico dell’erario;
  • dall’altro, non si tratta di somme dovute, ma di una incentivazione per i datori di lavoro che vogliano effettuare queste erogazioni: far coincidere il costo azienda con il netto spendibile da parte del dipendente.

Diversamente dall’esenzione fino a € 200,00 che è destinata solo ai buoni benzina, l’esenzione fino a € 3000.00 non riguarda soltanto i benefit (come il il welfare aziendale, cioè il salario in natura, buoni acquisto etc.), ma anche veri e propri trasferimenti di denaro, purchè giustificati come rimborso dei costi delle utenze domestiche (caro-bollette) del lavoratore.

Per quanto riguarda le utenze, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito (con la circolare 35/2002, finalmente emessa il 4 novembre con riferimento al DL 155/22), che il pagamento può riferirsi anche a utenze non intestate al dipendente, se abita stabilmente nell’alloggio.

Il datore di lavoro che intende riconoscere il rimborso ha diritto di richiedere la documentazione del costo (bolletta) nonchè una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà  dal lavoratore che attesti che per quei costi non vi sono altre richieste di rimborso verso altri datori di lavoro (da parte dello stesso lavoratore, se ha più rapporti, o da parte di altri famigliari conviventi, verso i rispettivi datori di lavoro).

La cospicua elevazione della soglia (da 258,23 a 600 e poi a 3.000) non consente soltanto il riconoscimento di benefit aggiuntivi (buoni spesa “natalizi” etc) ma di ridurre i costi di benefit in ipotesi già riconosciuti, alzandone la soglia di esenzione (si pensi al controvalore dell’autovettura concessa al dipendente in uso promiscuo, o all’alloggio aziendale): occorre però prestare attenzione, secondo l’Amministrazione finanziaria (punto 2.2. della circolare) il superamento della soglia (dei 3.000 euro) comporta la decadenza dal beneficio per l’intero (e non solo per l’eccedenza).

06
Ott

l’avv. Bertuccini si unisce al nostro studio

Alessandro Bertuccini (classe ’76, avvocato dal 2009) si unisce al nostro studio.

Alessandro può vantare una ultradecennale esperienza professionale in ambito giuslavoristico.

Assieme al suo collaboratore, il collega Francesco Guzzo, darà un un significativo contributo alla ulteriore crescita dello Studio.