Ritorna il causalone nei contratti a termine: il DL 48/2023 all’art. 24) supera le causali rigide introdotte dal Decreto Dignità.
Dopo i primi 12 mesi acausali e fino alla soglia dei 24 mesi ne demanda l’individuazione alla contrattazione collettiva anche aziendale.
Per un anno dall’entrata in vigore (fino al 30-04-2024) consente comunque (in assenza di regolazione collettiva) il riferimento a “esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti”.
Prorogata anche per il 2023 (all’art. 40) l’innalzamento della soglia di esenzione dei fringe benefit e rimborsi bollette introdotta a fine 2022, ma solo per il lavoratore con figli a carico
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