Può accadere di essere licenziati per riduzione di personale alla vigilia delle festività di fine anno; anzi per molte ragioni è in questo periodo, quasi quanto in quello che precede le ferie estive, che si concentrano gran parte dei recessi datoriali.
E così capita di ritrovarsi, il 20 di dicembre, ad ascoltare le contrite parole di un responsabile delle Risorse Umane che ti consegna la lettera e ti invita a ritirare immediatamente i tuoi effetti personali dalla scrivania o dall’armadietto.
Ovviamente, dal punto di vista dell’impresa ciò ha a che fare con la volontà di attuare entro l’anno decisioni di risparmio sui costi magari fino ad allora rinviate sperando di poterle evitare: ma dal punto di vista del lavoratore sembra aggiungere al trauma un pizzico di malignità.
Tra l’altro, poiché la malattia che insorga durante lo svolgimento del periodo di preavviso lo interrompe posticipando la conclusione del rapporto, le imprese il più delle volte ad evitare malattie diplomatiche ed il trascinamento sine die del rapporto, preferiscono far cessare il lavoro immediatamente e liquidare l’indennità sostitutiva, il che equivale ad essere espulsi su due piedi.
Che fare? Ecco alcune indicazioni, nell’attesa di riuscire a trovare il tuo sindacalista o di vedere il tuo avvocato:
FIRMARE O NON FIRMARE?
1. se la lettera ti viene offerta a mani, non rifiutarla: ritirala, tanto l’offerta davanti a testimoni vale consegna; quantomeno se ce l’avrai sarai in grado di replicare appropriatamente;
2. il licenziamento, anche il più illegittimo, è provvisoriamente efficace: opporti alla richiesta di allontanamento dal luogo di lavoro o non riconsegnare i beni aziendali che hai in uso (chiavi, autovettura) è fonte solo di inutili strascichi a tuo danno (appropriazione indebita);
3. astieniti nel modo più assoluto dal danneggiare o trafugare beni o dati aziendali: se hai dati personali su device aziendali (cosa frequente, ma che si dovrebbe cercare di evitare), chiedi di poterli immediatamente cancellare e/o copiare assieme a un tecnico dell’azienda;
4. firma la lettera soltanto “per ricevuta”; se sono presenti, già predisposte, altre clausole o dichiarazioni (“per ricevuta e accettazione” o altre formule di quietanza a saldo o liberatoria) sul cui contenuto sei incerto, cancella la parte che non condividi, o semplicemente manoscrivi, in aggiunta alla tua firma, l’espressione “con riserva”;
…E SE MI AMMALO?
5. “ammalarsi” dopo aver ricevuto la lettera (o dopo aver rifiutato di riceverla), se il licenziamento è immediato con preavviso pagato – o se si tratta della lettera di preavviso e avvio conciliazione obbligatoria di cui alla procedura “Fornero” (art. 7 L. 604/66) – è inutile a differirne l’efficacia; se non stai bene, è tuo diritto ricorrere alle cure del tuo medico di base; se sei tra coloro la cui indennità di malattia è anche a carico INPS (ad es. settore commercio e turismo, o operaio dell’industria) avrai diritto, facendo domanda, alla parte di indennità a carico dell’Istituto; solo se al momento della ricezione della lettera sei già ammalato, l’efficacia del licenziamento resta sospesa fino alla fine della malattia, salvo superamento del periodo di comporto.
…ALMENO, I MIEI SOLDI?
6. il licenziamento ovviamente non incide sul tuo diritto alle competenze retributive: quelle del mese (o frazione) in corso al momento in cui il rapporto si risolve ti dovranno essere erogate con le modalità e alla scadenza abituale; ricorda che se la frazione lavorata è inferiore a 15 gg, per quel mese non maturi il rateo di mensilità aggiuntive, ferie e permessi, ma che quanto maturato a tale titolo ti deve essere erogato assieme all’ultimo stipendio;
7. se il tuo TFR è accantonato presso un Fondo di Previdenza complementare o presso il Fondo di Tesoreria dell’INPS, ricorda di formulare domanda di liquidazione; tutte le domande all’INPS devono essere inoltrate per via telematica: se non sei accreditato, puoi rivolgerti gratuitamente ad un Patronato;
8. se il tuo TFR è (in tutto o in parte) in azienda, è quest’ultima a dovertelo liquidare, senza che tu debba chiederlo. Siccome il calcolo esatto della rivalutazione di quanto accantonato richiede l’applicazione di un indice emesso dall’ISTAT il 12 del mese successivo, le imprese in genere fanno elaborare il cedolino con il TFR assieme a quelli del mese successivo alla fine del rapporto: se quindi sei stato licenziato con effetto al 20-12-2013 e il giorno di paga in azienda è il 10, riceverai il TFR il 10 febbraio 2014. Il TFR, dal punto di vista fiscale, non si cumula con le retribuzioni, ma viene tassato con una aliquota a sé stante (c.d. “tassazione separata”): non dovrai inserirlo nella denuncia dei redditi, e se non hai avuto nel biennio altri redditi, non dovrai altro all’erario oltre alla ritenuta alla fonte che opera il datore di lavoro al momento del pagamento. Assieme al TFR, se ti spetta, tassata nello stesso modo, ti sarà liquidata l’indennità sostitutiva di preavviso. Se non dovessi ricevere quanto dovuto a queste scadenze, attivati prontamente per via legale (decreto ingiuntivo); se dovessi ricevere proposte o comunicazioni di pagamento differito e/o rateale, sottoponile prima di rispondere ad un consulente qualificato;
MI SPETTA LA DISOCCUPAZIONE?
9. Se lavori da almeno due anni e negli ultimi due anni hai lavorato almeno un anno (52 settimane) quest’anno ti spetta l’ASPI (Assicurazione Sociale per l’impiego) per 8 mesi (12 se hai compiuto 50 anni, 15 se ne hai compiuti 55).
10 . l’importo è aggiornato ogni anno, e i valori 2014 non sono ancora noti: nel 2014. A valori 2013, spetta per i primi 6 mesi il 75% della retribuzione media fino a € 1.180 e il 25% dell’eccedenza; in ogni caso l’indennità non può superare un massimale che per il 2013 era pari ad € 959,22 lordi, aumentato a 1.152,90 per chi aveva retribuzioni superiori a € 2.075,21; l’importo viene ridotto del 15% dopo i primi sei mesi e di un ulteriore 15% dopo altri sei mesi.
11. per il periodo di godimento avrai copertura figurativa dei contributi a fini pensionistici, calcolata sulla media retributiva del biennio precedente
12. il trattamento ti spetta dall’ottavo giorno successivo alla cessazione della copertura; sei sei stato licenziato con preavviso, quindi, dall’ottavo giorno dopo la cessazione; se hai diritto all’indennità sostitutiva di preavviso, dall’ottavo giorno del periodo successivo alla fine del rapporto coperto dall’indennità sostitutiva (ad esempio, se sei stato licenziato il 20 dicembre 2013 con diritto ad indennità sostitutiva di preavviso della durata di due mesi dalla fine del mese di licenziamento, l’indennità ti spetta dall’8 marzo 2014) ;
13. dal giorno in cui ne avresti diritto hai due mesi per fare domanda, che non è retroattiva (quindi, se fai domanda 36 gg dopo il licenziamento, perdi 4 settimane di indennità e di copertura figurativa; se sei stato licenziato con preavviso il 20 dicembre 2013 – quindi avresti diritto all’indennità dal 28 dicembre 2013 – se non fai domanda entro il 28 febbraio 2014, perdi l’intero diritto)
14. ovviamente, se trovi un altro lavoro, il trattamento si sospende; puoi riattivarlo se ricadi in disoccupazione entro 6 mesi;
15. da quest’anno, se durante la disoccupazione dimostri che ti avvii ad una attività autonoma, puoi chiedere la liquidazione anticipata dell’indennità (per la parte ancora da godere) in unica soluzione;
16. da quest’anno, chi ti assume dalla disoccupazione a tempo indeterminato può avere uno sgravio contributivo pari al 50% della tua residua indennità;
17. per fare la domanda (alla tua INPS di residenza e solo in telematico, quindi come dicevamo, se non sei accreditato puoi rivolgerti ad un Patronato) devi prima risultare disoccupato in cerca di occupazione, iscrivendoti al Centro per l’Impiego di tua residenza
POSSO IMPUGNARE IL LICENZIAMENTO?
18. se ritieni che il tuo licenziamento non sia giusto, puoi reagire legalmente
19. ogni licenziamento deve essere in forma scritta. Se ti intimano di andartene oralmente, reagisci subito con l’aiuto di un esperto: se non lo fai, potrebbero affermare che sei stato tu ad andartene, e licenziarti per giusta causa per abbandono del posto di lavoro!
19. ricorda che se hai presentato avventatamente, magari perché ti hanno fatto pressioni, le tue dimissioni, o se il datore di lavoro ha utilizzato dimissioni in bianco che ti aveva fatto firmare al momento dell’assunzione, puoi rifiutare di convalidarle, e a questo punto hai diritto a riprendere il lavoro;
20. se la tua azienda non è piccola (occupa più di 15 dipendenti nel comune dove è la tua sede di lavoro, e/o più di 60 in tutto) prima di licenziarti per ragioni economiche deve attivare un tentativo di conciliazione presso l’apposita Commissione a partecipazione sindacale insediata presso ciascuna Direzione Territoriale del Ministero del Lavoro: se ricevi dall’azienda questa lettera, rivolgiti subito ad un consulente qualificato, per farti assistere durante la procedura: la Commissione ti convoca in un termine molto breve (sette giorni) e dovrai essere preparato;
21. se la tua azienda, pur superando le dimensioni di cui sopra, Ti licenzia per valide ragioni economiche, ma senza attivare la procedura, puoi far valere questo vizio e ottenere un indennizzo da 6 a 12 mensilità;
22. se l’azienda ti licenzia per un giustificato motivo oggettivo di cui si accerta che non sussistono gli estremi, può essere tenuta a corrisponderti una indennità da 12 a 24 mensilità;
23. se il tuo datore di lavoro non raggiunge le dimensioni occupazionali di cui sopra, non è tenuto a promuovere il tentativo di conciliazione prima di licenziarti, e se risulta che non c’erano gli estremi del giustificato motivo che ha invocato, ti spetta una indennità, ma soltanto tra 2,5 e 6 mensilità;
24. in tutti i casi, per far valere le tue ragioni, devi impugnare il licenziamento entro 60 giorni da quando hai ricevuto il provvedimento (quindi, se stai lavorando un preavviso molto lungo, devi farlo mentre sei ancora in forza!). Ricorda che se non definisci rapidamente la vertenza con un accordo, hai soltanto 180 giorni da quando il Tuo datore di lavoro ha ricevuto la tua raccomandata di impugnazione per ricorrere al Giudice o a un Collegio di conciliazione e/o arbitrato. Il mancato rispetto di anche uno solo di questi termini ti priva di ogni possibilità di azione.
NON CREDO DI FARCELA…
25. perdere il lavoro incolpevolmente è un trauma (per Natale, poi…)
26. non vegognarti: è accaduto, ma non è colpa tua (di questi tempi, poi…)
27. chiedi aiuto: cercar lavoro è un lavoro; se non sei sicuro di saperlo fare al meglio, fatti aiutare da esperti
28. attivati subito per ottenere le tutele degli ammortizzatori sociali
29. non lasciar crescere l’edera sui tuoi diritti: fai valutare subito la situazione da un esperto di tua fiducia, e reagisci immediatamente se vi sono illegalità
30. abbiamo tralasciato intenzionalmente tanti dettagli e riferimenti tecnici, ed evitato di affrontare tanti altri aspetti collegati (la crisi e il fallimento della Tua impresa, per esempio; altre forme di licenziamento: disciplinare, discriminatorio…; le particolarità dei diversi settori e contratti collettivi); ricorda inoltre che le norme, la prassi amministrativa e l’interpretazione della giurisprudenza si modificano continuamente, e se leggi queste righe tempo dopo la loro redazione, è tuo onere verificare che le cose non siano cambiate nel frattempo. Insomma, non possiamo sostituire l’aiuto di un esperto sul tuo caso specifico. Volevamo solo farti gli auguri… di Natali migliori.
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